L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 5/E del 07 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti in merito alle modifiche che la Legge di bilancio 2024 ha apportato in materia di Fringe benefit.
I chiarimenti riguardano sia gli importi esentasse che la tipologia di beni e rimborsi rientranti.
Fringe benefit: cosa sono e come funzionano
L’art. 51, comma 3 del TUIR prevede, nella sua formulazione originaria, che:
“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”
La norma sopracitata permette pertanto al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti “compensi in natura” che, fino ad un certo importo, sono esenti da imposte e contributi.
Per “compenso in natura” si intende l’erogazione di beni o prestazioni di servizi che non vengono riconosciuti in denaro. Essi sono però evidenziati in busta paga.
Per l’anno 2024, l’importo di esenzione è stato elevato fino a €1.000 (€2.000 a determinate condizioni).
Esempi di fringe benefit
Prima delle novità introdotte dal Decreto Aiuti-bis del 9 agosto 2022 e dal comma 16 della Legge di Bilancio 2024, potevano rientrare tra i fringe benefit solo beni in natura o servizi, tra i quali, a titolo di esempio:
- I buoni pasto;
- I buoni carburante;
- Il telefono cellulare;
- L’auto aziendale;
- Le abitazioni;
- Regalie in occasione delle festività;
- Buoni spesa;
- Polizze assicurative;
- ecc.
Per tali beni o servizi non era previsto pertanto alcun riconoscimento in denaro.
Fringe benefit: rimborso utenze domestiche
Con le novità introdotte dal decreto Aiuti-bis del 9 agosto 2022, viene per la prima volta prevista la possibilità per i datori di lavoro di riconoscere un importo in denaro esentasse, a titolo di rimborso, a fronte delle spese sostenute dal dipendente per utenze domestiche (quali il servizio idrico integrato, l’energia elettrica e il gas naturale).
Per un approfondimento sulle modalità di richiesta ed erogazione di tale tipologia di rimborso, si rimanda alla nostra precedente news sulle novità Fringe benefit 2024.
I nuovi Fringe benefit 2024: interessi mutuo e affitto
L’art. 1 della legge 213, al comma 17 introduce due nuove tipologie di spese rientranti tra i fringe benefit che il datore di lavoro può riconoscere al dipendente:
- le spese per l’affitto della propria abitazione;
- gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Anche in questo caso, come già era avvenuto per le utenze domestiche, è possibile riconoscere un fringe benefit in denaro ai propri dipendenti, a fronte delle spese da essi sostenute per i canoni di affitto e gli interessi del mutuo per l’acquisto dell’abitazione.
La nuova Circolare 5/E del 7 marzo 2024 chiarisce alcuni punti importanti su tali tipologie di fringe benefit.
Fringe benefit 2024 interessi mutuo e affitto: nozione di “prima casa”
Il comma 17 che ha introdotto i nuovi fringe benefit a decorrere dall’anno 2024 fa riferimento alla nozione di “prima casa”, per individuare l’immobile per il quale vengono riconosciuti tali fringe benefit.
Il concetto di “prima casa”, utilizzato in ambito di agevolazioni fiscali, ha implicazioni complesse e non sempre semplici da individuare. Un tale fattispecie necessita solitamente del supporto di un consulente fiscale per la verifica dei requisiti previsti per legge.
A tal fine viene in aiuto la Circolare 5/E che chiarisce che, proprio per ragioni logico-sistematiche, ai fini delle disposizioni in materia di fringe benefit, rileva la nozione di “abitazione principale”.
Tale nozione è la stessa utilizzata per l’applicazione delle detrazioni di cui agli:
- art. 15 comma 1 lett. b) per quanto attiene gli interessi del mutuo;
- art. 16 per quanto riguarda i canoni di locazione.
Fringe benefit interessi mutuo e affitto: quale immobile viene considerato
L’immobile per il quale è possibile richiedere al datore di lavoro il rimborso dei canoni di locazione e degli interessi del mutuo per l’acquisto (nonché il rimborso delle utenze domestiche) deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere un immobile ad uso abitativo;
- deve essere posseduto (proprietà, nuda proprietà, usufrutto) o detenuto sulla base di un titolo idoneo (locazione, comodato d’uso registrato…) dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari;
- Il dipendente o i suoi familiari devono dimorare abitualmente nell’immobile.
Per familiari si intendono quelli di cui all’articolo 12 del TUIR.
Nella stessa Circolare, l’Agenzia delle Entrate precisa meglio la condizione della dimora abituale. Pertanto, anche se parte contrattuale del contratto di affitto o di mutuo sono il coniuge o il familiare, l’immobile locato o su cui grava il mutuo deve costituire abitazione del dipendente.
Per abitazione principale si intende quella ai sensi degli articoli 15 comma 1 lettera b) o 16 comma 1-quinquies del TUIR.
Cosa si intende per “spese di affitto”?
La Circolare 5/E chiarisce che con il termine “spese di affitto” si fa riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Pertanto, affinché il dipendente possa richiedere al datore di lavoro il rimborso in denaro delle spese sostenute per i canoni di locazione della propria abitazione occorre che:
- Il contratto sia regolarmente registrato in Agenzia delle Entrate;
- Il canone richiesto sia quello risultante da tale contratto;
- Il canone per il quale si chiede il rimborso deve essere stato pagato.
Come incidono i Fringe benefit sulle detrazioni fiscali?
In relazione alle somme ricevute dal lavoratore dipendente per il rimborso dei canoni di locazione o degli interessi del mutuo, non potranno essere richieste le relative detrazioni. Infatti, tali spese, essendo oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.
Quindi, il dipendente non potrà esibire tali spese al proprio consulente fiscale o CAF in occasione della dichiarazione dei redditi.
Fringe benefit 2024 interessi mutuo e affitto: come richiederli
Il datore di lavoro, ai fini del rimborso delle spese in oggetto dovrà:
- Acquisire e conservare la documentazione idonea a giustificare la somma spesa e il rispetto del limite esentasse (€1.000 o €2.000 a specifiche condizioni). Il tutto andrà fatto nel rispetto della legge sulla privacy;
- In alternativa può raccogliere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal dipendente, che dichiari l’esistenza dei presupposti previsti dalla norma;
- Oltre a ciò, deve, in ogni caso, raccogliere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal dipendente nella quale egli dichiari che la stessa spesa non è stata chiesta a rimborso ad altro datore di lavoro.
Le altre novità in tema di agevolazioni per i dipendenti
Nella stessa Circolare 5/E vengono chiarite le modalità di altre due agevolazioni previste per i dipendenti:
- I prestiti erogati ai lavoratori dipendenti che rappresentano un fringe benefit in natura;
- La detassazione dei premi di risultato (o straordinari).
Prestiti erogati ai dipendenti
La novità della Legge di Bilancio 2024 riguarda il tasso da prendere a riferimento per il calcolo dell’interesse applicato dal datore di lavoro ai prestiti erogati a favore dei dipendenti. L’interesse rappresenta il compenso in natura (o fringe benefit) per il dipendente.
Il tasso di riferimento non è più rappresentato dal tasso al 31 dicembre di ogni anno ma:
- Per i prestiti a tasso variabile, viene considerato il tasso vigente alla data di scadenza di ogni rata;
- Per i prestiti a tasso fisso, viene considerato il tasso vigente alla data di concessione del prestito.
Detassazione dei premi di risultato
Altra novità in tema di agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti è la riduzione dell’imposta sostitutiva applicata sui premi e le somme erogate nell’anno 2024, che passa dal 10% al 5%.
Si ricorda che l’imposta in oggetto è sostitutiva di Irpef e addizionali comunali e regionali.
È inoltre possibile applicarla su premi di importo fino a €3.000 e a lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente riferito all’anno precedente non sia superiore a €80.000.