Con la Risposta n. 67/2025 del 07/03/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica dello status di familiare fiscalmente a carico, nell’ambito dell’applicazione del regime fiscale agevolato per docenti e ricercatori disciplinato dall’art. 44 del D.lgs. 78/2010.
Scopri di più sugli incentivi per docenti e ricercatori.
Il caso in oggetto
La richiesta di chiarimenti è stata presentata da una contribuente che, dopo aver vissuto all’estero svolgendo attività di ricerca e docenza, è rientrata in Italia nel 2022. Avvalendosi del regime fiscale speciale per docenti e ricercatori, la contribuente ha potuto beneficiare dell’esenzione del 90% dei compensi percepiti per attività di ricerca e insegnamento.
Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la determinazione del reddito complessivo ai fini del riconoscimento della detrazione per familiari a carico: in particolare, se il reddito da considerare fosse solo quello effettivamente tassato (pari al 10% dei compensi percepiti) o se dovesse includere anche la quota esente.
Scopri le recenti novità sulla compatibilità tra incentivi per ricercatori e docenti e regime impatriati.
La Risposta dell’Agenzia
L’Agenzia ha chiarito che, ai sensi dell’art. 12 del TUIR, un familiare è considerato fiscalmente a carico se il suo reddito complessivo annuo non supera i 2.840,51 euro (o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), calcolato al lordo degli oneri deducibili.
Ai fini del calcolo di tale limite, si considerano tutti i redditi percepiti, tranne quelli esenti o soggetti a imposta sostitutiva. L’art. 3 del TUIR stabilisce infatti che i redditi esenti non concorrono alla formazione della base imponibile. Poiché non esiste una norma che includa la quota di reddito agevolato per docenti e ricercatori tra quelli rilevanti per il computo del reddito complessivo, l’Agenzia ha confermato che l’importo esente non deve essere considerato. Pertanto, se il reddito imponibile della contribuente, al netto della quota esente, rientra nella soglia di 2.840,51 euro, essa può essere considerata fiscalmente a carico del coniuge, che potrà così beneficiare della relativa detrazione fiscale.
Conclusioni
In sintesi, questa interpretazione chiarisce che il regime agevolato per docenti e ricercatori non incide sulla determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica del limite per le detrazioni per familiari a carico. Pertanto, i docenti e ricercatori rientrati in Italia che beneficiano di tale agevolazione possono essere considerati a carico del coniuge se il loro reddito effettivamente tassato rientra nei limiti previsti dall’art. 12 del TUIR.
Questo chiarimento assume particolare rilevanza per coloro che intendono usufruire del regime agevolato e verificare la propria posizione fiscale rispetto alla possibilità di essere considerati fiscalmente a carico.
Per approfondire la fiscalità applicabile ai docenti e ricercatori rientrati in Italia, sia in relazione al regime agevolato che alle altre detrazioni fiscali previste dal sistema tributario italiano, lo Studio Arletti & Partners offre consulenze specializzate e personalizzate.