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Elementi essenziali della tassazione in Italia per le persone fisiche

Guida introduttiva sui vari tipi di tassazione in Italia.

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Con il presente approfondimento si intende fornire una sintetica panoramica sulla tassazione in Italia e dei principali istituti fiscali italiani. In primo luogo, vengono trattati gli elementi che identificano la residenza fiscale delle persone fisiche per poi concentrarsi sulle singole tasse o imposte applicabili, alle persone fisiche, in Italia.

Tassazione in Italia: chi deve pagare le tasse in Italia?

Comprendere il concetto di “residenza fiscale” e la sua valutazione sono due premesse essenziali per determinare la posizione fiscale di una persona, che, se residente in Italia, sarà ivi tenuta a dichiarare i redditi ovunque prodotti mentre, se residente all’estero, dovrà assolvere le imposte solo sui redditi che si considerano prodotti in Italia a norma dell’art. 23 del TUIR.

L’art. 2 del TUIR prevede, per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, il principio della tassazione in Italia dei redditi ovunque prodotti (worldwide principle), fondato su un criterio di collegamento soggettivo tra fatto generatore del reddito ed ordinamento giuridico, costituito dal possesso della residenza fiscale.

Invece, per quanto concerne la tassazione dei soggetti non residenti in Italia, si applica un criterio di collegamento (tra fatto generatore ed ordinamento) di natura “reale”, basato sulla “fonte del reddito”

Pertanto:

Persone fisiche fiscalmente residenti

I soggetti che si qualificano come fiscalmente residenti in Italia sono assoggetti ad imposizione nel territorio dello Stato anche per i redditi prodotti all’estero (es. Malta).

Persone fisiche non fiscalmente residenti

I soggetti che si qualificano come non fiscalmente residenti in Italia, sono, invece, assoggettati a tassazione limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Secondo una lettura “a specchio” dell’art. 23 del T.U.I.R., recante in rubrica “Applicazione dell’imposta ai non residenti”, la categoria dei redditi prodotti nel territorio dello Stato comprende:

  • i redditi derivanti dalla locazione di beni immobili situati in Italia;
  • i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato;
  • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
  • i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  • i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti anche se con alcune esclusioni.

Residenza fiscale in Italia e criteri di valutazione

Come anticipato, l’art. 2 del TUIR sancisce, per i soggetti residenti, il “worldwide taxation principle”, ove dispone, al co. 1, che:

Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

Il comma 2 del suddetto articolo dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati residenti coloro che, per la maggior parte del periodo di imposta:

  • sono iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente; oppure
  • hanno il “domicilio” nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 co. 1 c.c., definito come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; oppure
  • hanno la “residenza” nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 co. 2 c.c., definita come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Le tre condizioni sopra richiamate sono tra loro alternative; sarà pertanto sufficiente il verificarsi di una sola di tali condizioni affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

In merito al concetto “maggior parte del periodo di imposta” occorre rilevare che, coincidendo il periodo di imposta con l’anno solare, la locuzione “maggior parte del periodo di imposta” deve essere intesa come un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un anno solare di 365 giorni, ovvero di 184 giorni nell’arco di un anno solare di 366 giorni, e che tale periodo non sia necessariamente continuativo.

Iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente in Italia

L’Anagrafe della popolazione residente è il registro nel quale sono annotate le persone che vivono in un determinato comune italiano in un determinato momento.

Requisito per essere iscritti nell’Anagrafe comunale è l’aver fissato la propria dimora abituale in quel Comune, ovvero, per le persone non aventi fissa dimora, l’aver stabilito il domicilio nell’ambito di esso.

In ambito tributario, le risultanze anagrafiche configurano:

elemento preclusivo di ogni ulteriore accertamento ai fini dell’individuazione del soggetto passivo di imposta.

Pertanto, l’elemento formale dell’iscrizione è idoneo a prevalere sulla sostanza.

Di conseguenza, finché un soggetto non viene cancellato dall’Anagrafe dei residenti, deve essere assoggettato alle imposte sul reddito in Italia, fatte salve le pattuizioni contenute nelle Convenzioni internazionali.

La cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e, l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE – (obbligatoria nel caso in cui il cittadino italiano trasferisca la propria residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi), non sono però sufficienti a determinare l’esclusione della residenza fiscale nel territorio dello Stato, posto che, al fine di escluderla, occorre anche che il soggetto in questione non abbia in Italia né la residenza, né il domicilio.

Il domicilio in Italia

Il Codice Civile italiano definisce il domicilio come al: “luogo in cui la persona ha stabilito il centro degli affari e degli interessi.

Pertanto, si devono considerare due elementi:

  • l’elemento oggettivo: il centro degli affari e degli affari personali.
  • l’elemento soggettivo: l’intenzione di avere sede in quel luogo, espressa esplicitamente o indirettamente attraverso il comportamento dell’individuo a una valutazione sociale comune.

Nell’individuare il centro principale degli interessi di un individuo occorre dunque valutare, in una prospettiva dinamica, interessi disomogenei, afferenti ad aspetti patrimoniali, economici, morali, sociali e familiari, dando prevalenza al luogo in cui viene esercitata abitualmente ed in modo riconoscibile la gestione di detti interessi.

La residenza italiana (dimora abituale)

Il Codice Civile italiano definisce la residenza come: “il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale.

Per individuare la residenza di una persona è necessario verificare non solo la sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, e dunque l’elemento oggettivo della permanenza in tale luogo, ma anche l’intenzione di abitarvi stabilmente (elemento soggettivo), desumibile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, escludendo che la residenza coincida sempre con il luogo nel quale il soggetto passivo trascorre più a lungo il proprio tempo, dal momento che la stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori dal Comune di residenza, sempre che vi conservi l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi conservi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

Infine, per quanto attiene alle modalità mediante le quali accertare lo status di residente fiscale del soggetto passivo d’imposta, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che tale processo valutativo implica l’esame delle possibili relazioni — sia personali che reali — con il Paese e non può, pertanto, essere effettuato in sede di interpello, ma solo in sede di eventuale accertamento.

Tassazione in Italia: imposte e tasse per persone fisiche in Italia

Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)

L’imposta sul reddito delle persone fisiche viene riscossa con aliquota progressiva sui seguenti tipi di reddito:

  • Redditi fondiari;
  • Redditi da lavoro dipendente;
  • Redditi da attività imprenditoriale;
  • Redditi da lavoro autonomo;
  • Redditi finanziari e di capitali solo a determinati condizioni.

Il reddito imponibile lordo è determinato dalla somma dei redditi imponibili delle suddette categorie soggette a tassazione ordinaria.

A partire dal 2023, gli scaglioni sono i seguenti:

Aliquote fiscali applicabili dall’1.1.2022 al 31.12.2023

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge finanziaria 2022)

Reddito imponibile Aliquota fiscale IRPEF (lordo)
Più di Fino a  
0€ 15.000€ 23% 3.450€
15.000€ 28.000€ 25% 3.450€ + 25% sulla parte eccedente 15.000€
28.000€ 50.000€ 35% 6.700€ + 35% sulla parte eccedente 28.000€
50.000€   43% 14.400€ + 43% sulla parte eccedente 50.000€

A partire dal 2024, i nuovi scaglioni saranno i seguenti:

Aliquote fiscali applicabili dall’1.1.2024 al 31.12.2024

D.lgs. 209 del 27 dicembre 2023

Reddito imponibile Aliquota fiscale IRPEF (lordo)
Più di Fino a  
0€ 28.000€ 23% 6.440€
28.001€ 50.000€ 35% 6.440€ + 35% sulla parte eccedente 28.000€
50.001€   43% 14.140€ + 43% sulla parte eccedente 50.000€

Imposta addizionale regionale all’IRPEF e Imposta addizionale comunale all’IRPEF

L’addizionale regionale e l’addizionale comunale all’IRPEF sono due imposte che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF e sono dovute se, per lo stesso anno, risulta dovuta l’IRPEF.

L’addizionale regionale è determinata applicando un’aliquota, fissata dalla Regione di residenza, al netto degli oneri deducibili. Generalmente varia dall’1,23% al 3,33% e può operare su base progressiva o forfettaria.

L’addizionale comunale viene quindi istituita dai singoli Comuni, stabilendone l’aliquota (di solito varia dallo 0,2% allo 0,9%) e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

Imposta sui redditi da capitale

I redditi da capitale sono generalmente definiti come proventi che si producono per effetto di un impiego di capitale, tipicamente interessi e dividendi.

Dividendi

A partire dall’anno fiscale 2018, secondo la Legge di Bilancio 2018, anche i dividendi provenienti da partecipazioni “qualificate” sono soggetti allo stesso trattamento fiscale previsto per i dividendi derivanti dalle partecipazioni “non qualificate”, attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva, o con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta, pari al 26%.

Interessi attivi

Gli interessi attivi sono soggetti ad una imposta fissa pari al 26%.

Per specifiche tipologie di interessi (ad esempio, titoli di Stato e altre obbligazioni emesse da enti pubblici di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e strumenti finanziari analoghi), l’aliquota d’imposta è pari al 12,5%.

Imposta sui redditi diversi

Rientrano nella categoria dei redditi diversi, che assume carattere residuale, i redditi che non sono contemplati nelle cinque diverse categorie reddituali del TUIR (cioè quelle dei redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa).

Plusvalenze di natura finanziaria

Tra i redditi diversi assumono particolare rilievo quelli costituiti da plusvalenze realizzate mediante operazioni aventi specifiche caratteristiche.

L’imposta è calcolata sulla differenza tra il valore attuale di un bene ed il suo costo di acquisizione.

Così come per il regime di tassazione dei rediti di capitale, anche il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni “qualificate” e percepiti dalle persone fisiche, ha subito una modifica da parte della Legge di Bilancio 2018.

Anche per tali redditi è prevista, quindi, una tassazione nella misura del 26%, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ovvero dell’imposta sostitutiva.

Imposte sugli immobili in Italia

Imposta Municipale Propria (IMU)

L’IMU ovvero Imposta municipale propria è un’imposta patrimoniale, istituita nel 2012, dovuta da chi possiede immobili, aree edificabili, terreni agricoli.

Ai fini del calcolo dell’imposta, bisogna determinare la base imponibile, costituita dal valore del fabbricato (o del terreno) moltiplicata per alcuni coefficienti di legge.

TARI – Tassa rifiuti

La TARI o Tassa per i Servizi Indivisibili dei Rifiuti può essere calcolata sia in base alla quantità e qualità media dei rifiuti prodotti, sia utilizzando coefficienti di produttività.

Imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie situate all’estero

Imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE)

L’IVIE si applica agli immobili situati fuori dall’Italia e posseduti da una persona fisica considerata residente ai fini fiscali italiani.

L’IVIE è calcolata in base al valore dell’immobile, che è determinato come il costo di acquisto risultante dall’atto di acquisto o il valore di mercato corrente nel luogo in cui si trova l’immobile.

Per gli immobili posseduti in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) e in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che ha un accordo di scambio di informazioni con l’Italia, l’imposta patrimoniale si basa sul valore catastale in vigore nel Paese estero. Nei casi in cui manchi il valore catastale, l’imposta patrimoniale si basa sul costo di acquisto dell’immobile risultante o sul valore di mercato vigente nel luogo in cui l’immobile è situato.

Per l’anno 2023, l’aliquota applicabile è pari allo 0,76% per l’esercizio 2023. Non è dovuta alcuna IVIE se l’imposta è inferiore a 200 euro; in caso contrario, è dovuto l’intero importo dell’IVIE.

Se gli immobili sono soggetti a un’imposta patrimoniale nel Paese in cui sono situati, la persona fisica può dedurre tale importo dall’imposta dovuta nella dichiarazione dei redditi italiana.

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio per il 2024) ha previsto un aumento delle aliquote dell’imposta patrimoniale sugli immobili esteri.

In particolare, a partire dal 2024, l’aliquota IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%.

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)

La base imponibile è costituita dal valore degli investimenti finanziari al 31 dicembre o alla fine del periodo di detenzione. Per l’esercizio 2023, l’aliquota fiscale applicabile è pari allo 0,2%.

Solo per i conti bancari, la suddetta imposta è pari ad un importo forfettario di 34,20 euro per ogni conto bancario. Questo importo forfettario non è dovuto se il saldo medio annuo del conto bancario è inferiore a 5.000 euro.

Le imposte sul patrimonio menzionate (IVIE ed IVAFE) saranno determinate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi italiana.

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio per il 2024) ha previsto anche un aumento delle aliquote dell’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere.

A partire dal 2024, infatti, l’aliquota IVAFE passerà dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma solo per i prodotti finanziari detenuti in Paesi “black list” di cui al decreto ministeriale del 21 novembre 2001.

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Riferimenti Normativi

Art. 1 D.Lgs. n. 360 del 1998 - Add.le Comunale

Fonte

Art. 23 T.U.I.R.

Fonte

Sezione 43 del Codice Civile Italiano

Fonte

Art. 50 D.Lgs. n. 446 del 1998 - Add.le Regionale

Fonte

Art. 9 Legge del 06-08-2013 n.97

Fonte

D.P.R. Dicembre 22, 1986 n.917 - T.U.I.R.

Fonte

Legge del 30/12/2021 n. 234

Fonte

Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209

Fonte

Legge del 30/12/2023 n. 213

Fonte

D.M. 21 novembre 2001

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