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Trattamento fiscale del reddito prodotto da un consulente non residente per attività resa ad un Ministero italiano

L'Agenzia delle Entrate, con risposta interpello n. 285 del 20 maggio 2022 ha fornito chiarimenti per l'ipotesi in cui un Consulente non residente utilizzi le strutture logistiche presenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro integrando i requisiti della sussistenza di una "sede fissa" di affari in Italia, affermando che occorrerà applicare sui compensi erogati la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini Irpef e IVA, al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto residente nei Paesi Bassi per un’attività di consulenza resa ad un Ministero Italiano.

La disciplina delle imposte sul reddito per soggetti non residenti del d.P.R. n. 600 del 1973 e del Tuir

L’articolo 25, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che i sostituti d’imposta che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa e che se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.

Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti non residenti, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.

La risposta a interpello n. 285 del 20 maggio 2022

Con la risposta a interpello n. 285 del 20 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come, la normativa domestica debba, tuttavia, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Nel caso di specie, essendo l’istante un professionista residente nei Paesi Bassi, è necessario rispettare anche quanto stabilito dalla Convenzione stipulata tra Italia e Paesi Bassi.

La norma convenzionale stabilisce che i compensi derivanti dall’attività professionale sono imponibili solo nello Stato di residenza del professionista, a meno che detto professionista non disponga abitualmente di una base fissa per l’esercizio della sua attività nello Stato contraente da cui provengono i compensi. In tal caso, i redditi sono imponibili anche nello Stato contraente, ma solamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

Il concetto di “base fissa” deve essere assimilato al concetto di “stabile organizzazione”, ossia una sede fissa di affari in cui il professionista esercita in tutto o in parte la sua attività indipendente
Quindi nella ipotesi in cui il Consulente utilizzi le strutture logistiche presenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro integrando i requisiti della sussistenza di una “sede fissa” di affari in Italia, occorrerà applicare sui compensi erogati la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento.

Laddove il Ministero non risulti titolare di partita Iva, si ritiene che non risultino integrate le descritte condizioni per considerare la prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia. Il prestatore di servizi estero dovrà quindi emettere fattura con l’addebito dell’Iva secondo le regole vigenti nello Stato estero.

Quadro normativo

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