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Regime opzionale neo-residenti e recupero delle ritenute fiscali

L'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di richiedere il rimborso per le ritenute fiscali secondo il regime fiscale neo-residenti.

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 83/2022 ha riconosciuto la possibilità di recuperare le ritenute fiscali previste dal Regime fiscale neo residenti. L’Agenzia ha infatti chiarito che le ritenute effettuate dal sostituto d’imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero nel periodo d’imposta per il quale si intende esercitata l’opzione e prima dell’esercizio della stessa, potranno essere recuperate presentando un’istanza di rimborso.

L’articolo 24-bis del Tuir prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni. L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di €100.000,00 per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero.

La circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, ha inoltre stabilito la possibilità di utilizzare in compensazione l’imposta già ritenuta nell’annualità di trasferimento della residenza, ai sensi dell’art. 17 del d.lsg. 9 luglio 1997. In alternativa, è possibile recuperare l’imposta presentando un’istanza di rimborso come disciplinato dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il citato art. 24-bis del Tuir dispone, al comma 1, che l’imposizione sostitutiva prevista dal regime si applica ai soli redditi prodotti all’estero, individuati sulla base dei criteri enunciati dall’art. 23 del Tuir per individuare quelli prodotti sul territorio dello Stato.

Come chiarito nella circolare n. 17/E del 2017, sulla base della lettura rovesciata dei criteri contenuti all’art. 23, il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano, da un soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 24-bis del Tuir, sarà considerato reddito prodotto all’estero. Pertanto, nel caso di un lavoratore dipendente che presti, in tutto o in parte, la sua attività lavorativa all’estero, il reddito imputabile all’attività effettuata all’estero rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria. Al contrario, il reddito di lavoro dipendente prestato in Italia non rientra tra quelli per i quali si rende applicabile l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir, per cui deve essere assoggettato al regime ordinario dell’Irpef.

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