La Risposta 15/2025 dellโAgenzia delle Entrate affronta una richiesta di consulenza giuridica avanzata da unโassociazione concernente lโindividuazione dei redditi prodotti in Italia dai piloti nellโambito di tratte aeree internazionali.
Il caso
Lโassociazione istante richiede una consulenza giuridica allโAmministrazione finanziaria in merito a due questioni relative al calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti durante tratte internazionali che attraversano, anche solo in parte, il territorio dello Stato:
- Lโinterpretazione della locuzione โReddito prestato nel territorio dello statoโ (art. 23 comma 1 lett. c) TUIR) e della locuzione โredditi prodotti in Italiaโ (art. 16 d.lgs. 147/2015);
- I doveri informativi del sostituto dโimposta in relazione alla corretta compilazione della Certificazione Unica (CU) e agli obblighi che questโultimo deve rispettare per assicurare la corretta imponibilitร del reddito dei soggetti non residenti.
Soluzione prospettata dal contribuente
LโIstante ritiene che il reddito prodotto durante i voli internazionali che sorvolano lo spazio aereo italiano non sia imponibile in Italia. La territorialitร fiscale sussisterebbe, a suo avviso, esclusivamente con riferimento ai redditi derivanti da voli interni, ovvero con partenza e arrivo in Italia.
Quanto ai doveri informativi, lโistante sostiene che nessuna norma impone al sostituto dโimposta di fornire al lavoratore dati o chiarimenti sulle modalitร di compilazione della CU.
Inoltre, secondo lโassociazione istante, qualora il lavoratore comunichi formalmente al sostituto dโimposta la propria residenza allโestero o il possesso dei requisiti per usufruire del regime impatriati (d.lgs. 147/2015), il datore di lavoro non sarebbe legittimato a tassare lโintero importo erogato.
Risposta dellโAgenzia delle entrate
Lโamministrazione finanziaria fornisce una risposta articolata, rispondendo a entrambi i quesiti sollevati dallโassociazione istante.
Quesito 1: dubbi interpretativi
LโAgenzia delle Entrate risponde innanzitutto ai dubbi interpretativi sollevati dal ricorrente.
Secondo il principio di territorialitร โ sancito dallโart. 3 comma 1 del TUIR โ, lโimposta sui redditi delle persone fisiche si applica, per i soggetti non residenti, esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello stato.
Rilevano, nel caso di specie, i redditi di lavoro dipendente. Lโart. 23 comma 1, lettera c) TUIR stabilisce che sono tassati in Italia i redditi derivanti da attivitร lavorativa svolta nel territorio dello stato.
Come prospettato anche dallโIstante, lโAgenzia delle Entrate conferma che:
- ร imponibile in Italia il reddito prodotto dai piloti su voli interni;
- Con riferimento ai voli internazionali, รจ opportuno individuare la porzione di prestazione lavorativa svolta nel territorio italiano, incluso il suo spazio aereo.
Pertanto, lโItalia esercita il proprio potere impositivo su tutti i redditi afferenti alle ore di volo effettuate nello spazio aereo italiano, mentre non puรฒ tassare i redditi riferibili allโattivitร svolta oltre i suoi confini.
Applicazione del regime impatriati
Con riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati di cui allโart. 16 del d.lgs. 147/2015, lโagevolazione si applica ai soli redditi prodotti nel territorio dello stato, escludendo dallโesenzione i redditi derivanti da attivitร prestata fuori dal territorio nazionale.
LโAgenzia delle Entrate ribadisce inoltre che, per accedere al regime impatriati, i dipendenti devono presentare una richiesta formale al proprio datore di lavoro. Lโagevolazione viene applicata a partire dal periodo di paga successivo alla domanda e, in sede di conguaglio, puรฒ essere riconosciuta retroattivamente dalla data di assunzione. Il datore di lavoro effettua quindi le ritenute sullโimponibile ridotto secondo la percentuale di reddito imponibile prevista dal regime, con detrazioni commisurate al nuovo imponibile agevolato.
Se il datore di lavoro non ha potuto applicare direttamente il beneficio, il contribuente, in presenza dei requisiti di legge, puรฒ comunque usufruirne in dichiarazione dei redditi, indicando lโimporto giร nella misura ridotta.
Quesito 2: obblighi del sostituto dโimposta
Il sostituto di imposta (nel caso di specie, la compagnia aerea) รจ tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dal comma 1 art. 23 d.lgs. 600/1973 ovvero:
- Applicare la ritenuta alla fonte dellโIRPEF sulle somme corrisposte a titolo di reddito di lavoro dipendente;
- Esercitare lโobbligo di rivalsa.
Nel caso in cui la ritenuta non trovi capienza nelle somme erogate in denaro, il sostituito รจ tenuto a versare al sostituto lโimporto corrispondente allโammontare della ritenuta.
Secondo lโart. 14 d.lgs. 471/1997, qualora il sostituto dโimposta non ottemperi (in tutto o in parte) allโobbligo di ritenuta, รจ prevista una sanzione amministrativa pari al 20% della ritenuta non effettuata.
Infine, il sostituto deve:
- Effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dellโanno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro (comma 3 dellโart. 23 del d.p.r. 600/1973);
- Rilasciare al sostituito e trasmette telematicamente allโAgenzia delle Entrate la Certificazione Unica.
Conclusioni
Con questa risposta, lโAgenzia fornisce importanti chiarimenti sia sul piano interpretativo che su quello operativo in materia di tassazione dei redditi dei piloti occupati in voli transnazionali. In particolare, viene precisato che:
- per i piloti non residenti, il reddito imponibile in Italia รจ solo quello riferibile alle ore di volo nello spazio aereo italiano;
- i sostituti dโimposta devono applicare correttamente le ritenute, effettuare il conguaglio e adempiere agli obblighi dichiarativi;
- non sussistono basi giuridiche per disapplicare le sanzioni relative ad eventuali irregolaritร pregresse, non essendo riscontrabile lโinvocata incertezza normativa.