Redditi di lavoro dipendente: calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti aerei nelle tratte internazionali

  • Home
  • ยป
  • Income Tax Law
  • ยป
  • Redditi di lavoro dipendente: calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti aerei nelle tratte internazionali
Con Risposta 15/2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui criteri di determinazione del reddito prodotto in Italia dai piloti durante le tratte aeree internazionali.

Indice dei Contenuti

Consulenza per Tax Briefing Online

Lingue: IT, EN, FR, ES, DE

Certificati ISO 27001

Team +50 Esperti

ICE Providers & Lecturers

Posted Workers Alliance

Siamo Dottori Commercialisti

Operiamo in tutta UE

Certificati ISO 9001

Esperti in Relocation

Italy Covid

Siamo in Italia

La Risposta 15/2025 dellโ€™Agenzia delle Entrate affronta una richiesta di consulenza giuridica avanzata da unโ€™associazione concernente lโ€™individuazione dei redditi prodotti in Italia dai piloti nellโ€™ambito di tratte aeree internazionali.

Il caso

Lโ€™associazione istante richiede una consulenza giuridica allโ€™Amministrazione finanziaria in merito a due questioni relative al calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti durante tratte internazionali che attraversano, anche solo in parte, il territorio dello Stato:

  1. Lโ€™interpretazione della locuzione โ€œReddito prestato nel territorio dello statoโ€ (art. 23 comma 1 lett. c) TUIR) e della locuzione โ€œredditi prodotti in Italiaโ€ (art. 16 d.lgs. 147/2015);
  2. I doveri informativi del sostituto dโ€™imposta in relazione alla corretta compilazione della Certificazione Unica (CU) e agli obblighi che questโ€™ultimo deve rispettare per assicurare la corretta imponibilitร  del reddito dei soggetti non residenti.

Soluzione prospettata dal contribuente

Lโ€™Istante ritiene che il reddito prodotto durante i voli internazionali che sorvolano lo spazio aereo italiano non sia imponibile in Italia. La territorialitร  fiscale sussisterebbe, a suo avviso, esclusivamente con riferimento ai redditi derivanti da voli interni, ovvero con partenza e arrivo in Italia.

Quanto ai doveri informativi, lโ€™istante sostiene che nessuna norma impone al sostituto dโ€™imposta di fornire al lavoratore dati o chiarimenti sulle modalitร  di compilazione della CU.

Inoltre, secondo lโ€™associazione istante, qualora il lavoratore comunichi formalmente al sostituto dโ€™imposta la propria residenza allโ€™estero o il possesso dei requisiti per usufruire del regime impatriati (d.lgs. 147/2015), il datore di lavoro non sarebbe legittimato a tassare lโ€™intero importo erogato.

Risposta dellโ€™Agenzia delle entrate

Lโ€™amministrazione finanziaria fornisce una risposta articolata, rispondendo a entrambi i quesiti sollevati dallโ€™associazione istante.

Quesito 1: dubbi interpretativi

Lโ€™Agenzia delle Entrate risponde innanzitutto ai dubbi interpretativi sollevati dal ricorrente.

Secondo il principio di territorialitร  โ€” sancito dallโ€™art. 3 comma 1 del TUIR โ€”, lโ€™imposta sui redditi delle persone fisiche si applica, per i soggetti non residenti, esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello stato.

Rilevano, nel caso di specie, i redditi di lavoro dipendente. Lโ€™art. 23 comma 1, lettera c) TUIR stabilisce che sono tassati in Italia i redditi derivanti da attivitร  lavorativa svolta nel territorio dello stato.

Come prospettato anche dallโ€™Istante, lโ€™Agenzia delle Entrate conferma che:

  • รˆ imponibile in Italia il reddito prodotto dai piloti su voli interni;
  • Con riferimento ai voli internazionali, รจ opportuno individuare la porzione di prestazione lavorativa svolta nel territorio italiano, incluso il suo spazio aereo.

Pertanto, lโ€™Italia esercita il proprio potere impositivo su tutti i redditi afferenti alle ore di volo effettuate nello spazio aereo italiano, mentre non puรฒ tassare i redditi riferibili allโ€™attivitร  svolta oltre i suoi confini.

Applicazione del regime impatriati

Con riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati di cui allโ€™art. 16 del d.lgs. 147/2015, lโ€™agevolazione si applica ai soli redditi prodotti nel territorio dello stato, escludendo dallโ€™esenzione i redditi derivanti da attivitร  prestata fuori dal territorio nazionale.

Lโ€™Agenzia delle Entrate ribadisce inoltre che, per accedere al regime impatriati, i dipendenti devono presentare una richiesta formale al proprio datore di lavoro. Lโ€™agevolazione viene applicata a partire dal periodo di paga successivo alla domanda e, in sede di conguaglio, puรฒ essere riconosciuta retroattivamente dalla data di assunzione. Il datore di lavoro effettua quindi le ritenute sullโ€™imponibile ridotto secondo la percentuale di reddito imponibile prevista dal regime, con detrazioni commisurate al nuovo imponibile agevolato.

Se il datore di lavoro non ha potuto applicare direttamente il beneficio, il contribuente, in presenza dei requisiti di legge, puรฒ comunque usufruirne in dichiarazione dei redditi, indicando lโ€™importo giร  nella misura ridotta.

Quesito 2: obblighi del sostituto dโ€™imposta

Il sostituto di imposta (nel caso di specie, la compagnia aerea) รจ tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dal comma 1 art. 23 d.lgs. 600/1973 ovvero:

  • Applicare la ritenuta alla fonte dellโ€™IRPEF sulle somme corrisposte a titolo di reddito di lavoro dipendente;
  • Esercitare lโ€™obbligo di rivalsa.

Nel caso in cui la ritenuta non trovi capienza nelle somme erogate in denaro, il sostituito รจ tenuto a versare al sostituto lโ€™importo corrispondente allโ€™ammontare della ritenuta.

Secondo lโ€™art. 14 d.lgs. 471/1997, qualora il sostituto dโ€™imposta non ottemperi (in tutto o in parte) allโ€™obbligo di ritenuta, รจ prevista una sanzione amministrativa pari al 20% della ritenuta non effettuata.

Infine, il sostituto deve:

  • Effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dellโ€™anno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro (comma 3 dellโ€™art. 23 del d.p.r. 600/1973);
  • Rilasciare al sostituito e trasmette telematicamente allโ€™Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica.

Conclusioni

Con questa risposta, lโ€™Agenzia fornisce importanti chiarimenti sia sul piano interpretativo che su quello operativo in materia di tassazione dei redditi dei piloti occupati in voli transnazionali. In particolare, viene precisato che:

  • per i piloti non residenti, il reddito imponibile in Italia รจ solo quello riferibile alle ore di volo nello spazio aereo italiano;
  • i sostituti dโ€™imposta devono applicare correttamente le ritenute, effettuare il conguaglio e adempiere agli obblighi dichiarativi;
  • non sussistono basi giuridiche per disapplicare le sanzioni relative ad eventuali irregolaritร  pregresse, non essendo riscontrabile lโ€™invocata incertezza normativa.

 

Quadro normativo

Autoritร  Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano DPR 600/1973 600 23 29/09/1973 Leggi di piรน
Governo italiano D.lgs. n. 147/2015 147 14/09/2015 Leggi di piรน
Agenzia delle Entrate Risposta n. 15/2025 15 / 25/11/2025 Leggi di piรน
Governo italiano TUIR 917 23, comma 1, lett. c) 22/12/1986 Leggi di piรน
Governo italiano TUIR 917 3, comma 1 22/12/1986 Leggi di piรน
Governo italiano D. lgs. n. 471/1997 471 14 18/12/1997 Leggi di piรน

Dichiarazioni dei Redditi Italiane ed Estere per Expat

Sia che tu sia residente o non residente fiscalmente in Italia, Studio A&P puรฒ supportarti nella presentazione della dichiarazione dei redditi italiana e nel recupero del tuo credito d’imposta estero.

Richiedi un Preventivo Gratuito

Form ID: “481”

Compila il form per ricevere una risposta dai nostri esperti


Nome(Obbligatorio)

Chiedi ai nostri Esperti

Ottieni supporto professionale con una consulenza online con gli esperti A&P.

Se deciderai di affidare il tuo caso ad A&P, il costo della consulenza verrร  sottratto dal preventivo del servizio.

Credits

Lingue: IT, EN, FR, ES, DE

Certificati ISO 27001

Team +50 Esperti

ICE Providers & Lecturers

Posted Workers Alliance

Siamo Dottori Commercialisti

Operiamo in tutta UE

Certificati ISO 9001

Esperti in Relocation

Italy Covid

Siamo in Italia

Ultime Notizie

Informative Correlate

Servizi Correlati

Siamo provider di

Webinar Correlati

No results found.