L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 144 del 21 marzo 2022, ha chiarito il trattamento fiscale applicabile all’importo erogato a un soggetto fiscalmente residente in Italia da uno schema pensionistico maltese, nel quale erano stati trasferiti i benefici pensionistici della pensione aziendale maturata durante il periodo di lavoro in UK.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che una prestazione erogata dallo schema pensionistico maltese ad un contribuente che sia fiscalmente residente in Italia, deve essere oggetto di tassazione esclusiva in Italia secondo il regime di tassazione separata, qualora essa si qualifichi come pensione. L’Agenzia ha dunque specificato che per stabilire quale Stato coinvolto abbia la potestà impositiva sul reddito occorre qualificare quanto percepito ai fini convenzionali.
Applicabilità della tassazione separata nel caso in questione
Nel caso in esame, si fa specifico riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Malta, ratificata dalla legge n. 304/1983, che all’art. 18, paragrafo 1, prevede che:
le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonché le annualità, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Se il contribuente è fiscalmente residente in Italia, la prestazione allo stesso erogata dallo Schema pensionistico maltese, qualificandosi come pensione, deve essere oggetto di tassazione esclusiva in Italia, trovando applicazione il regime di tassazione separata.
In merito alla qualificazione fiscale della somma, essa manteneva la sua natura di pensione in quanto derivante da un rapporto di lavoro cessato, anche se tale somma era stata trasferita ad uno schema pensionistico maltese che la gestiva secondo le norme tipiche di uno schema previdenziale integrativo. In tale contesto trova applicazione l’art. 49, comma 2, lettera a) del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere.
In caso di regime di tassazione ordinaria
In luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR. Inoltre, non si rendono applicabili le norme sulle prestazioni di previdenza complementare di cui al D.Lgs n. 252/2005 la cui applicazione è riservata, oltre che alle forme pensionistiche istituite in Italia, anche a quelle istituite negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva UE n. 2016/2341 e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni.
Nel caso di specie, pertanto, non trovano applicazione, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 252/2005, secondo cui tali prestazioni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.