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Trattamento Fiscale dei Trust Esteri per i Residenti Italiani

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alla qualificazione fiscale dei trust esteri per residenti italiani.

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 258 del 2024, ha fornito chiarimenti sulla qualificazione fiscale dei trust istituiti all’estero da un disponente deceduto, con beneficiario fiscalmente residente in Italia. L’istanza presentata riguarda tre trust disciplinati dalla legge del Texas, con specifiche peculiarità sulla durata e sulla gestione delle distribuzioni. 

Il Quesito

I trust sono amministrati dal Trustee, un funzionario della Alfa Bank residente in Texas, senza legami professionali o personali con l’Istante. Gli introiti dei trust provengono da attività finanziarie (interessi, dividendi, plusvalenze) e sono soggetti a spese per attività professionali e onorari del Trustee. L’Istante considera quindi i trust come non commerciali. 

I tre trust hanno caratteristiche diverse riguardanti durata e distribuzione dei redditi: 

  • Trust 1: Termina 21 anni dopo la morte dell’ultimo dei familiari del Disponente o quando le proprietà hanno un valore inferiore a 100.000 dollari.
  • Trust 2: Cessa quando la Beneficiaria raggiunge i 55 anni, con obbligo di distribuire le proprietà possedute dal trust.
  • Trust 3: Termina tre anni dopo la morte del Disponente e con obbligo di trasferire le proprietà al Trust 1. 

L’Istante richiede un parere sulla qualificazione fiscale dei trust e sul trattamento fiscale delle attribuzioni per l’anno 2024 e successivi. 

Nella propria interpretazione, l’istante ritiene che i tre Trust si qualifichino come “opachi” e stabiliti in un Paese con fiscalità non privilegiata, in base alla Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E.

L’Istante ritiene che, dato il luogo di residenza del Trustee, i Trust siano da considerarsi stabiliti negli Stati Uniti, e che quest’ultimo abbia ampi poteri discrezionali nella gestione e distribuzione dei fondi. Infine, poiché il livello di tassazione negli Stati Uniti è pari almeno al 50% di quello applicabile in Italia, non si ritiene applicabile la disposizione prevista dall’articolo 44, comma 1, lettera g) sexies del Tuir, il quale prevede l’attribuzione al contribuente residente dei redditi prodotti da trust di cui è beneficiario, stabiliti in Stati e territori che si considerano a fiscalità privilegiata. 

Il parere dell’Agenzia delle Entrate 

Il parere dell’Agenzia delle Entrate riguarda la disciplina fiscale del trust nell’ordinamento italiano, in particolare in relazione alla classificazione dei trust in: 

Nel caso di trust con beneficiari individuati (trust trasparente), i redditi sono tassati direttamente in capo ai beneficiari, mentre nei trust senza beneficiari individuati (trust opaco), i redditi sono tassati a livello del trust stesso. Il parere esamina i tre trust specifici e ne fornisce la qualificazione fiscale.

Trust 1

Il trust è considerato inesistente ai fini fiscali italiani e la beneficiaria è da considerarsi come soggetto interponente in Italia come previsto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  Questo perché il trustee può essere rimosso e sostituito in qualunque momento, come previsto da atto istitutivo del Trust stesso, e ha obblighi di rendicontazione verso l’Istante. A causa della mancanza di autonomia nella gestione e del diritto di revoca della beneficiaria, il reddito viene quindi assoggettato per imputazione al beneficiario residente in Italia.

Trust 2

Il trust ha come beneficiario esclusivo l’Istante, con obbligo di distribuzione annuale del reddito e di altre proprietà al raggiungimento di certe età (45 anni, 50 anni e 55 anni). Poiché dalle disposizioni contrattuali si rinviene una ristretta, se non quasi inesistente, autonomia nel trustee nel decidere la distribuzione delle somme, il trust è qualificato come “trasparente” come da art. 73, comma 2 del TUIR e il reddito viene imputato alla beneficiaria per trasparenza. Il reddito percepito verrà considerato quindi come reddito di capitale a prescindere che il trust sia considerato fiscalmente residente in Italia, come espresso nella Circolare 34/E del 2022. 

Trust 3

È un trust in cui il beneficiario è l’Istante, ma la gestione del patrimonio è limitata dalla necessità di consultare i fratelli del beneficiario per le “Maggiori Decisioni”. A causa della mancanza di autonomia del trustee come nel Trust 1, il trust è considerato inesistente ai fini fiscali italiani, e il reddito viene imputato nuovamente alla beneficiaria residente in Italia in qualità di soggetto interponente previsto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Conclusioni

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la gestione non autonoma e i diritti di controllo esercitati dalla beneficiaria influenzano la qualificazione fiscale dei trust. La distinzione tra trust trasparenti e opachi dipende dal diritto dei beneficiari a ricevere redditi e dalla discrezionalità effettiva del trustee nella gestione.

Questa risposta fornisce indicazioni fondamentali per i contribuenti italiani che sono beneficiari di trust esteri. È essenziale valutare attentamente i poteri del trustee e i diritti dei beneficiari per stabilire il corretto regime fiscale applicabile.

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Riferimenti Normativi

Art. 6 TUIR

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Art. 44 TUIR

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Art. 73 TUIR

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Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022

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Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010

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Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009

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Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600

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