L’agevolazione “prima casa” consente di accedere a imposte ridotte sull’acquisto di immobili, purché siano rispettati specifici requisiti:
- Se l’acquisto avviene da un privato o da un’impresa esente IVA, l’imposta di registro scende dal 9% al 2%, con imposte ipotecaria e catastale fisse a €50 ciascuna;
- Se il venditore è un’impresa soggetta a IVA, l’acquirente paga IVA al 4% (invece del 22%) e imposte fisse di €200 per registro, ipotecaria e catastale.
Caso specifico: interpello 238/2024
Un’istante iscritta all’AIRE, ma rientrata in Italia per motivi familiari, nel periodo in cui aveva ristabilito la sua presenza sul territorio italiano continuando a svolgere la propria attività lavorativa, ha acquistato immobile in Italia usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.
Nell’atto di compravendita ha dichiarato l’intenzione di trasferire la residenza nel comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi. Successivamente, ha scelto di mantenere la residenza all’estero e chiede di rettificare la dichiarazione, sostenendo di avere i requisiti previsti per i residenti all’estero trasferiti per motivi di lavoro.
Quadro normativo
L’agevolazione è disciplinata dalla Nota II-bis, in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Tra le condizioni, il comma 1, lettera a) richiede che l’immobile sia situato nel comune in cui:
- L’acquirente ha o stabilisce la residenza entro 18 mesi; oppure
- Svolge la propria attività lavorativa; oppure
- Nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento, se contestualmente l’acquirente:
- si è trasferito all’estero per lavoro;
- abbia risieduto o lavorato in Italia per almeno cinque anni.
Ulteriori requisiti includono l’assenza di altri diritti immobiliari nello stesso comune (lettera b) e il primo utilizzo dell’agevolazione (lettera c).
La circolare 3/E del 2024 chiarisce che il trasferimento all’estero per lavoro deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile chiarendo, quindi, che il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente di avvalersi del beneficio fiscale in questione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso specifico, l’istante al momento dell’acquisto svolgeva attività lavorativa in Italia e, pur essendo iscritta all’AIRE, non soddisfaceva la condizione di “trasferita all’estero per motivi di lavoro” al momento dell’atto. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che il mancato trasferimento della residenza entro il termine stabilito comporta la decadenza all’agevolazione.
Ne consegue che l’istante deve revocare la dichiarazione di voler trasferire la residenza e richiedere una riliquidazione dell’imposta senza sanzioni, come previsto dalla risoluzione n. 105/E del 31 ottobre 2011.