L’Agenzia ha fornito chiarimenti in relazione al quesito esposto da un contribuente, con l’istanza d’interpello avente ad oggetto il Trattamento fiscale degli emolumenti percepiti in qualità di Esperto Nazionale Distaccato (END).
Nello specifico il Contribuente chiede se gli emolumenti percepiti in qualità di END con contributo a carico del bilancio dell’Unione Europea, di cui al Capo II della Decisione della Commissione C (2008) 6866, del 12 novembre 2008, costituiscano o meno reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 8 del Decreto del TUIR.
Cosa stabilisce il TUIR
L’articolo 51, comma 1, del TUIR, stabilisce che:
“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
I commi da 5 a 8bis disciplinano le ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia effettuata in un luogo diverso da quello della sede di lavoro. In particolare, il comma 8 dispone che:
”Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50%”.
Relativamente alla figura degli Esperti Nazionali Distaccati (END), la decisione del 20 novembre 2009 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia (Agenzia Europea di Sicurezza Marittima – EMSA) distingue tra END cost free, per cui la retribuzione e le indennità vengono erogate dall’amministrazione pubblica di appartenenza, ed END non cost free per cui l’Agenzia corrisponde le indennità di cui al Capitolo III, conformemente a quanto previsto nella decisione della Commissione Europea del 12 novembre 2008, n. 6866.
L’interpello in esame riguarda il corretto trattamento fiscale delle indennità corrisposte all’Istante distaccato presso l’Agenzia Europea di Sicurezza Marittima di Lisbona, in qualità di END non cost free, con contributo a carico del bilancio dell’Unione Europea.
La soluzione prospettata dal Contribuente
La risposta a interpello n. 559, del 18 novembre 2022, chiarisce il contesto normativo in cui inquadrare le indennità percepite dagli END. In maggior dettaglio, l’imponibilità ai sensi dell’articolo 51, comma 8, del TUIR, ha effetto esclusivamente sugli emolumenti degli END cost free e non con indennità a carico del bilancio Europeo.
L’Istante, pertanto, desumeva che la potestà impositiva dei singoli Stati sugli emolumenti corrisposti direttamente dall’Unione Europea fosse esclusa e che, di conseguenza, questi non dovessero essere indicati nella dichiarazione dei redditi dei soggetti percipienti.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Con riferimento alla fattispecie oggetto della presente risposta, si osserva che il Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, stabilisce, all’articolo 7, che:
”All’Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee”.
Tale ultimo Protocollo prevede, all’articolo 12, che i funzionari e gli altri agenti dell’Unione siano esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.
Nel caso di specie, il distacco è disciplinato dalle ”Regole applicabili agli Esperti Nazionali Distaccati presso l’Agenzia Europea di Sicurezza Marittima”, approvate con decisione del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2009.
Le indennità pagate all’Istante, distaccato in qualità di END, sono totalmente a carico del bilancio dell’Unione e non di un’amministrazione pubblica italiana sui cui conti, invece, non incidono in alcun modo.
L’agenzia delle entrate conclude, pertanto, che le indennità in esame non concorrano all’imponibile del Contribuente in Italia e, quindi, non debbano essere dichiarate e assoggettate ad imposizione nel nostro Paese.