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Tassazione dei redditi derivanti dall’attività di staking di cripto-valute

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di tassatione dei redditi derivanti da attività di staking di criptovalute con la risposta n. 437/2022

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 437 del 26 agosto 2022, ha chiarito che le attività di staking di criptovalute sono da considerarsi redditi di capitale, da riportare nel quadro RL del “Modello Redditi”.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 433 del 24 agosto 2022

Nella precedente risposta 433 del 24 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che se una remunerazione in criptovalute percepita da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, per l’attività di staking, fosse stato accreditato sul wallet da una società italiana, quest’ultima avrebbe dovuto applicare una ritenuta d’acconto con l’aliquota del 26 per cento ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Di conseguenza, il proprietario del portafoglio non avrebbe dovuto dichiarare nulla nella propria dichiarazione dei redditi avendo subito una ritenuta.

All’interno della risposta 433 è rimasto valido il fatto che la remunerazione in criptovalute dell’attività di staking è classificabile come reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 c. 1 lett. h del Tuir.

Inoltre, come chiarito nella Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, per la sussistenza di redditi di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualsiasi rapporto attraverso il quale viene effettuato un investimento di capitale, compresi i rapporti non basati sulla corrispettività, ossia quando non vi è corrispondenza tra l’impiego del capitale e il reddito conseguito.

Il cambio di direzione con la risposta 437 del 26 agosto 2022

Nella successiva risposta ad interpello n. 437/2022 del 26 agosto, l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare la questione dei compensi per l’attività di staking di criptovalute svolta – al di fuori dell’attività d’impresa – da una persona fisica residente in Italia e corrisposti da un’azienda residente.

Dopo aver richiamato i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, l’Agenzia afferma che i compensi in criptovalute percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa per attività di staking, sono soggetti a tassazione ai sensi della citata lettera h) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir e, pertanto, se accreditati nel wallet da una società italiana, quest’ultima è tenuta ad applicare la ritenuta d’acconto con l’aliquota del 26 per cento ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973.

Tuttavia, a differenza di quanto affermato in precedenza, in questa recente risposta l’Agenzia evidenzia che, essendo l’istante una persona fisica residente in Italia, tali compensi dovranno essere assoggettati a ritenuta d’acconto da parte della società e indicati dal contribuente nella sezione I-A “Redditi di capitale” del Quadro RL del “Modello Redditi”.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, la risposta n. 437/2022 ribadisce che, tenuto conto che il contribuente detiene il portafoglio presso una società italiana, non è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né al pagamento dell’IVAFE.

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Riferimenti Normativi

Decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 29 settembre 1973

Fonte

Articolo 44c.1 lett.h del TUIR

Fonte

Circolare n.165/E del 24 giugno 1998

Fonte

Risposta n.437 del 26 agosto 2022

Fonte

Risposta n.433 del 24 agosto 2022

Fonte

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