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Trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto di un agente secondo la Convenzione Italia-Grecia contro la doppia imposizione

Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto di un agente, alla luce della Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Grecia.

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L’Agenzia delle Entrate italiana, nella risposta al parere n. 12/2025, ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alle indennità di cessazione pagate a un agente che ha trasferito la sua residenza fiscale in Grecia dopo aver cessato il contratto di agenzia con una banca italiana.

Questo parere fornisce importanti indicazioni sulla modalità di classificazione della natura dei redditi ai fini dell’applicazione della convenzione.

Normativa Nazionale

Come prima osservazione, l’Agenzia delle Entrate presuppone che il contribuente sia diventato residente fiscale in Grecia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Secondo la legislazione italiana, le indennità di cessazione dell’agenzia sono qualificate come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53(2)(e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e sono soggette a tassazione separata ai sensi dell’art. 17(1)(d) dello stesso decreto.

Inoltre, l’art. 23(2)(a) del TUIR stabilisce che le indennità di cessazione pagate da un’entità residente in Italia a un contribuente non residente sono considerate reddito prodotto in Italia. Sono altresì soggette a una ritenuta d’acconto del 30% alla fonte, secondo le disposizioni dell’art. 25(2) del Decreto Presidenziale n. 600/1973.

La differenza tra i vari tipi di reddito è significativa, poiché stabilisce se un contribuente o un lavoratore autonomo possa beneficiare delle disposizioni di una convenzione fiscale. In questo caso, la qualificazione delle indennità di cessazione come reddito da lavoro autonomo, piuttosto che come reddito pensionistico come sostenuto dal contribuente, ha importanti implicazioni fiscali.

Considerazioni sul Diritto Tributario Internazionale

Considerando l’applicabilità della Convenzione Italia-Grecia contro la doppia imposizione, l’Agenzia ha determinato che tali indennità sono qualificate come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 14 della Convenzione. Ciò in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 2, del Trattato, il quale prevede che:

”per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte alle quali la Convenzione si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione”.

In applicazione di tale articolo, il reddito da lavoro autonomo è tassato esclusivamente nello Stato di residenza, salvo che esista una stabile organizzazione nel Paese di origine del reddito.

Poiché le indennità derivano da un contratto di agenzia svolto in Italia, l’Agenzia ha stabilito che esse sono riferibili al periodo di lavoro svolto in Italia. Pertanto, ai sensi del citato articolo 14 della Convenzione, queste sono soggette a tassazione esclusiva in Italia e la ritenuta d’acconto del 30% deve essere applicata, come stabilito dalla normativa fiscale italiana.

È importante notare che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con precedenti pareri e sentenze. Rafforza quindi il principio che il reddito generato dal lavoro svolto in una specifica giurisdizione rimane tassabile in quella giurisdizione anche se il contribuente si trasferisce successivamente all’estero.

Implicazioni Pratiche per le Aziende

Per le aziende, il parere fornisce chiarimenti sugli obblighi di ritenuta alla fonte per i pagamenti a non residenti. Le aziende italiane che risolvono contratti di agenzia e effettuano pagamenti di indennità devono assicurarsi di rispettare l’obbligo di ritenuta del 30%, a meno che il contribuente non possa fornire documentazione che attesti l’idoneità per i benefici della convenzione o per un trattamento fiscale alternativo.

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