La Cassazione, con la sentenza n. 45868 del 13 dicembre 2024, ha stabilito che il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, si consuma già con la creazione di un credito d’imposta in luogo delle detrazioni fiscali per interventi fittizi finalizzati alla Ristrutturazione e risanamento di edifici, anche se questo non viene utilizzato o riscosso.
Il caso in oggetto
La vicenda riguarda un soggetto coinvolto in un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata mediante la generazione di crediti d’imposta inesistenti, sfruttando nello specifico caso il cosiddetto Superbonus 110%.
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L’indagata aveva optato per la cessione degli stessi crediti basati su lavori mai eseguiti a società interessate all’acquisto ed al successivo utilizzo, senza che nella realtà questi venissero effettivamente monetizzati o compensati.
La difesa sosteneva che non vi fosse danno erariale, dato che i crediti non erano stati utilizzati (venivano rifiutati, con la conseguenza che i crediti d’imposta erano rimasti nel cassetto fiscale del cedente).
Tuttavia, la Cassazione con la sentenza n. 45868 ha rigettato questa tesi, affermando che il danno per lo Stato si concretizza già con la creazione del credito d’imposta fittizio, poiché esso rappresenta un’obbligazione inesistente a carico dello Stato, potenzialmente destinata a essere utilizzata in compensazione.
Questa pronuncia segna un cambio di orientamento rispetto a una precedente sentenza (n. 23402/2024), che riteneva necessario il riscatto o l’effettiva compensazione del credito per configurare il danno erariale.
Si ricorda che ai fini dell’opzione per lo sconto o per la cessione, è richiesto al contribuente di avere un visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato da specifici soggetti autorizzati (fra cui commercialisti e centri di assistenza fiscale) dall’altro lato, un’asseverazione da parte di tecnici abilitati in ordine al rispetto dei requisiti tecnici e alla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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