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Decreto Antifrode: esteso il Visto di conformità per il Superbonus, nuovi provvedimenti per i Bonus in edilizia

Il nuovo Decreto Antifrode introduce nuove misure per regolare la concessione di superbonus e altre detrazioni/cessione di crediti in edilizia.

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Il Decreto Antifrode dell’11 novembre 2021 stabilisce le nuove misure per contrastare i tentativi di frode in materia di detrazione e cessione di crediti per lavori edilizi: sono state inoltre rafforzate le misure di controllo preventivo. Il decreto è già attivo dal 12 novembre. Vediamo nel dettaglio i nuovi provvedimenti.

Quali sono i cambiamenti per il Superbonus?

Tra i nuovi provvedimenti, il decreto antifrode ha esteso gli obblighi di apposizione del Visto di conformità. Mentre prima era necessario solo in caso di scelta di opzione di sconto in fattura e cessazione del credito, il Visto è stato esteso anche nel caso in cui i contribuenti scelgano di non cedere il credito, ma portare la spesa in detrazione nella dichiarazione dei redditi (modifica al comma 11 art 119 DL 34/2020).

Eccezione: non occorre il Visto di conformità in caso di dichiarazione dei redditi precompilata presentata dal contribuente o dichiarazione presentata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro).

Novità per gli altri Bonus in edilizia (opzione sconto in fattura e cessione del credito)

Per  gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus 110 (Bonus Casa 50%, Bonus Facciate 90%, Ecobonus 65% ecc.), la precedente normativa non prevedeva l’obbligo di asseverazione tecnica e apposizione del Visto di conformità in caso di opzione di sconto e cessione del credito.

Tuttavia, il decreto antifrode introduce nuovi adempimenti obbligatori anche per gli interventi previsti dal comma 2 dell’ art 121 DL 34/2020:

  • Obbligo del Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • Obbligo di asseverazione da parte dei tecnici abilitati rilasciata al fine di asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.

La novità su asseverazione congruità delle spese e listini

In merito all’ asseverazione della congruità delle spese, oltre ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, è stato introdotto per talune categorie di beni l’obbligo del rispetto di valori massimi stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Il decreto del Ministro della transizione ecologica introdotto è adottato entro n.30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto dell’ 11 novembre 2021 n. 157, oggetto della comunicazione.

Il decreto antifrode per il rafforzamento dei controlli preventivi (introduzione del comma 122-bis art 119 DL 34/2020)

L’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito,
può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia (ai sensi degli articoli 121 e 122) che presentano profili di rischio ai fini del relativo controllo preventivo.

Esito del controllo dell’Agenzia

  1. Confermati i rischi: la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
  2. Rischi non confermati: ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di sospensione la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento e il credito si considera ceduto.

Rimangono confermati tutti gli altri poteri di controllo da parte dell’ Amministrazione finanziaria. Si riportano solo per completezza i parametri utilizzati dall’ Agenzia per determinare il grado di rischio, nell’ attesa di ulteriori chiarimenti su casi concreti.

I parametri attuali utilizzati dall’Agenzia per determinare il grado di rischio sono i seguenti:

  • Coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • Dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • Analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

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