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Superbonus 110: proroga al 31 dicembre 2022 per villette e monofamiliari

Confermata la proroga superbonus anche con CILA presentata da luglio 2022 e lavori quindi iniziati dopo il 30 giugno 2022.

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Con la Circolare n. 33/2022 del 6 ottobre 2022 è stato chiarito che le villette e gli edifici monofamiliari in genere possono usufruire del Superbonus 110 anche se la CILA è stata presentata dal 1 luglio 2022 e i lavori sono quindi iniziati successivamente alla data del 30 giugno 2022.

La proroga superbonus al 31 dicembre 2022 di Villette e Unifamiliari

La scadenza: l’ art. 119 del DL 343/2020 prevede che le spese per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari possano usufruire della detrazione “Superbonus 110” soltanto se sostenute entro il 30 giugno 2022.

La proroga: il comma 8-bis dell’ art 119 DL 34/2020, nella sua attuale formulazione, prevede che per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari (villette, unifamiliari e unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Le condizioni per ottenere la proroga del superbonus

  • Le opere eseguite devono aver raggiunto almeno il 30% dell’ intervento complessivo.
  • Il riferimento al 30% non riguarda le fatture emesse o saldate ma attiene esclusivamente alle opere realmente eseguite.
  • Per quanto riguarda l’ acquisto di materiali non basta la consegna ma è necessario il loro effettivo utilizzo e montaggio.
  • L’ importo dell’ intervento complessivo su cui calcolare e verificare la condizione del raggiungimento del 30% delle opere eseguite è:
    • Comprensivo di ogni spesa relativa all’ intervento
    • Al lordo di iva e cassa previdenza
    • Comprensivo anche della parte eccedente i limiti fiscali previsti per ciascun intervento
    • Comprensivo delle opere non agevolabili al 110% ma detraibili in misura differente (esempio Bonus Casa 50%).

Come attestare il raggiungimento del 30% delle opere

CHI

Il direttore dei lavori deve redigere un’apposita dichiarazione con la quale attesta il raggiungimento del 30% delle opere eseguite calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo precedente.

COME

Il direttore lavori dovrà utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 alla quale andrà allegata tutta la documentazione idonea a provare che le opere eseguite abbiano raggiunto almeno il 30%.

Elenco esemplificativo ma non esaustivo della documentazione da allegare, conservare ed esibire in caso di controllo fiscale: il computo metrico, il libretto delle misure, lo stato di avanzamento lavori, un rilievo fotografico dei lavori realizzati, la copia di bolle e fatture, la contabilità di cantiere ecc.

QUANDO

Il direttore lavori dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a:

  • Il committente (beneficiario della detrazione)
  • L’impresa esecutrice delle opere

Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC.

Non è previsto alcun termine per l’invio.

La norma specifica solo che le opere devono aver raggiunto almeno il 30% del progetto complessivo alla data del 30 settembre 2022 e il direttore lavori deve attestare tale circostanza “tempestivamente”.

La novità – i chiarimenti della Circolare 33/E del 6 ottobre 2022

PROROGA SALVA ANCHE PER INTERVENTI INIZIATI DOPO IL 30 GIUGNO 2022

Possono usufruire della proroga al 31 dicembre 2022 anche gli interventi per i quali la CILA (o altro titolo abilitativo) è stata presentata successivamente al 30 giugno 2022. Pertanto anche i lavori iniziati a partire dal 1 luglio 2022 possono usufruire della proroga al 31 dicembre se al 30 settembre si è raggiunto il 30% delle opere complessive.

IMPORTO DELL’ INTERVENTO COMPLESSIVO

Il contribuente può scegliere se includere nel conteggio dell’ importo complessivo delle opere anche gli interventi che non beneficiano del Superbonus 110 ma usufruiscono di altre detrazioni (es. Bonus Casa 50%). La circolare 33/E specifica infatti che non si tratta di un obbligo ma di una facoltà.

Se infatti gli interventi agevolati al 110% raggiungono già il 30% dell’ intervento complessivo (comprensivo delle sole opere Superbonus 110), possono scegliere di non conteggiare l’ importo degli altri interventi non detraibili al 110.

IN PRESENZA DI UN SAL ASSEVERATO AI FINI DELLA CESSIONE DEL CREDITO DI CUI ALL’ ART 121 DL 34/2020 NON OCCORRE NESSUN ALTRA CERTIFICAZIONE

Qualora il contribuente abbia esercitato l’ opzione per la cessione del credito, l’ attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori.

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