Ecobonus 65% per privati: scopri quali spese rientrano e come fare domanda

L’Ecobonus 65% per i soggetti privati, i requisiti, quali spese rientrano e cosa fare per ottenere l’agevolazione.

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ecobonus 65 e cosa rientra nelle agevolazioni
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In questo approfondimento chiariremo tutto quello che c’è da sapere riguardo all’ecobonus 65. La guida che riportiamo di seguito è applicabile ai cittadini privati e, tra altri aspetti, definisce le condizioni per fare domanda e le ultime novità per il visto di conformità nel 2022.

Ecobonus 65%: cos’è?

L’agevolazione ecobonus consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute. Tali spese sono da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione per gli interventi di riduzione del fabbisogno energetico ed in generale il miglioramento termico dell’edificio (Legge 296/2006 – art. 1 commi 344-345-346-347).

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato le regole già in vigore negli scorsi anni. Pertanto. il bonus fiscale spetta anche per le spese ammesse sostenute nel corso del 2022 fino al 31 Dicembre 2024. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Chi ha diritto all’Ecobonus 65%?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non (anche se titolari di reddito d’impresa), che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione:

  • Titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • Condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • Inquilini;
  • Coloro che hanno l’immobile in comodato.

Rientrano inoltre nell’agevolazione anche i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), ma solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).

Anche un familiare convivente o componente di un’unione civile del proprietario dell’immobile può beneficiare del bonus, oltre a un coniuge separato a cui è stato assegnato l’immobile di cui l’altro coniuge è intestato, e un convivente more uxorio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016.

In questi casi però è fondamentale che la fattura sia emessa a nome di chi commissiona i lavori, facente parte di queste categorie.

Cosa rientra nell’Ecobonus 65% e limiti di spesa?

La detrazione del 65% riguarda interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e in cui rientrano le seguenti spese:

  • Involucro di edifici esistenti edifici (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti): valore massimo detrazione fiscale €60.000*
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: valore massimo detrazione fiscale €60.000
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua: valore massimo detrazione fiscale €30.000
  • Acquisto e posa in opera di schermature solari: valore massimo detrazione fiscale €60.000
  • Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili: valore massimo detrazione fiscale €30.000

* il valore si riferisce alla detrazione massima, non alla spesa, ad esempio nel caso dell’involucro la spesa massima ammissibile sarà 92.308€).

Detrazioni Ecobonus ridotte dal 65% al 50%

Dal 01 Gennaio 2018 la detrazione è stata ridotta dal 65% al 50% per alcuni tipi di intervento:

  • Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • Acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A.

Ecobonus 65% come richiederlo?

La detrazione IRPEF legata all’Ecobonus spetta al soggetto che effettua il pagamento della fattura mediante bonifico parlante. Questo soggetto deve essere titolare di un diritto reale, come detto in precedenza.

Il soggetto, possessore o acquirente, anche di una porzione di unità abitativa, può beneficiare interamente dell’agevolazione, purché sia colui che sostenga la spesa e che sia intestatario delle fatture.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, è necessario indicare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di altro condomino, che effettui il pagamento.

Modalità di recupero credito Ecobonus

Esistono 3 diverse modalità per il contribuente per recuperare il credito derivante dal sostenimento della spesa di Ecobonus:

  • L’utilizzo della detrazione del 65% in dichiarazione dei redditi in quote costanti in 10 anni;
  • L’ottenimento dello sconto in fattura da parte del fornitore che esegue i lavori;
  • La cessione del credito agli istituti di credito ed intermediari finanziari.

Documentazione da conservare per Ecobonus 65%

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • Fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
  • Certificato di asseverazione ENEA redatto da un tecnico abilitato da trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
  • Ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;
  • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Visto di conformità per Ecobonus 65%

Con il decreto-legge 157/2021 dell’11 novembre 2021 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (dal 12 novembre 2021 in gazzetta ufficiale)il governo ha introdotto importanti novità volte al contrasto di comportamenti fraudolenti relativi ai bonus dell’Agenzia delle Entrate.

La novità più rilevante del DL Frodi riguarda l’estensione del visto di conformità anche agli incentivi differenti dal Superbonus 110%, ma solo qualora il contribuente optasse per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Viceversa, qualora si decidesse di detrarre la spesa dall’IRPEF, l’apposizione del visto non sarebbe necessaria.

Ad eccezione del bonus facciate, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, non è necessario il visto di conformità per gli interventi ricadenti in edilizia libera o di importo inferiore a €10.000.

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