Al fine di potenziare il monitoraggio degli interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” e “Sismabonus”, nel c.d. “Decreto PNRR 2” è disposto che il contribuente che fruisce della detrazione sia nella misura “ordinaria” che nella misura del 110% è tenuto ad inviare all’ENEA oltre che per gli interventi di risparmio energetico, anche per quelli di miglioramento del rischio sismico.
Per quali interventi era obbligatoria la comunicazione all’ENEA
Fino ad oggi per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 296/2006 e all’art. 14, DL n. 63/2013 e per il c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (solo nei casi in cui l’intervento incida sulla trasmittanza termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso) il contribuente era tenuto a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni relative agli interventi effettuati al fine di fruire della detrazione prevista, oltre che come monitoraggio per le opere di ristrutturazione edilizia finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e per l’acquisto di elettrodomestici nel bonus arredi.
L’invio dei dati era pertanto richiesto solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Estensione degli interventi con obbligo con il “Decreto PNRR 2”
Nell’ambito delle misure per l’attuazione del PNRR contenute nel DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2” al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, la richiesta di invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel c.d. “Sismabonus”, sia nel caso in cui si fruisca della detrazione nelle misure ordinariamente previste (50% – 70% – 75% – 80% – 85%) sia nel caso in cui si fruisca della detrazione del 110%.
Non essendo prevista una specifica decorrenza del nuovo adempimento, va considerato che le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto PNRR 2” in esame siano entrate in vigore l’1.5.2022.
In considerazione del fatto che la richiesta di tali dati è effettuata ai fini del monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di sicurezza degli edifici l’invio dei dati relativi a tali interventi, ancorché obbligatorio, in caso di omissione non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione.
In base alla nuova formulazione, il comma 2-bis in esame prevede il monitoraggio degli interventi previsti dall’art. 16, DL n. 63/2013 che contempla, oltre al c.d. “Sismabonus” sopra commentato:
- la generalità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’art. 16-bis, TUIR;
- il c.d. “bonus arredo”.