Con il Comunicato Stampa dell’11 novembre 2022 il Mef annuncia l’approvazione del Decreto Aiuti quarter che prevede la riduzione al 90% del Superbonus 110 per le CILAS presentate dopo il 25 novembre 2022 e la proroga al 31 marzo 2023 del Superbonus 110 per villette e unifamiliari.
Superbonus, l’aliquota scende al 90%: le condizioni per mantenere il 110%
Il Superbonus 110
Il Superbonus 110 permette a privati e condomini una maxi-detrazione pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi in edilizia. Per villette e monofamiliari il Decreto Aiuti ha prorogato la scadenza dell’ agevolazione al 31 dicembre 2022 a determinate condizioni.
Per Condomini, Mini-condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario la scadenza era prevista per il 31 dicembre 2023.
La novità con il Decreto Aiuti quater
Il 10 novembre 2022 è stato approvato il Decreto Aiuti quater che ha introdotto importanti novità in materia di Superbonus 110. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 la detrazione passa al 90%. Pertanto anche Condomini, Mini-condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario non potranno più usufruire della detrazione del 110%.
Le condizioni per mantenere la detrazione del 110% anche per tutto il 2023
Il Decreto Aiuti quater ha previsto che gli interventi per il quali è stata presentata la CILAS (o CILA, SCIA o altro titolo abilitativo richiesto) entro il 25 novembre 2022 potranno continuare ad avere la detrazione del 110% anche sulle spese sostenute per tutto l’ anno 2023.
La proroga al 31 marzo 2023 di Villette e Unifamiliari
Il Superbonus per villette e unifamiliari
Il comma 8-bis dell’ art 119 DL 34/2020, nella precedente formulazione, prevedeva che per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su villette e monofamiliari la detrazione del 110% spettasse per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Tale termine veniva prorogato al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
La novità con il Decreto Aiuti quater
Il Decreto Aiuti quater proroga al 31 marzo 2023 la scadenza per gli interventi relativi a villette e unifamiliari, ma ad una condizione. Alla data del 30 settembre 2022 i lavori dovevano essere effettuati almeno per il 30% dell’intervento complessivo. Tale condizione andava dichiarata tempestivamente dal Direttore lavori. Pertanto i proprietari di villette e monofamiliari che abbiano rispettato tale condizione potranno detrarre al 110% anche le spese sostenute fino al 31 marzo 2023.
Le nuove scadenze del Superbonus 110
Si riepilogano di seguito le nuove scadenze del Superbonus 110:
- Edifici unifamiliari: scadenza al 30 giugno 2022. Proroga al 31 marzo 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- Unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomo all’esterno: scadenza al 30 giugno 2022. Proroga al 31 marzo 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche: scadenza 31 dicembre 2022.
- La scadenza è al 31 dicembre 2023 solo se la CILAS è presentata entro il 25 novembre 2022.
- Edifici costituiti in condominio o minicondomini: scadenza 31 dicembre 2022.
- La scadenza è al 31 dicembre 2023 solo in caso di delibera assembleare avvenuta entro l’ entrata in vigore del Decreto Aiuti quater e CILAS presentata entro il 25 novembre 2022.
- Istituti autonomi case popolari (IACP): scadenza 31 dicembre 2022.
- La scadenza è al 31 dicembre 2023 solo in caso di CILAS presentata entro il 25 novembre 2022 e alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: scadenza 31 dicembre 2023.
- La scadenza è al 31 dicembre 2023 solo in caso di CILAS presentata entro il 25 novembre 2022 e se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.