L’articolo 5, comma 2-bis, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto la possibilità di estendere per ulteriori cinque periodi d’imposta il regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati, già disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
Il regime può essere esteso per ulteriori cinque periodi d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, tale estensione è concessa:
- Ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo;
- Ai lavoratori che acquistano, direttamente o tramite il coniuge, convivente o figli (anche in comproprietà), almeno un’unità immobiliare a uso residenziale in Italia, entro i dodici mesi precedenti il trasferimento o successivamente a esso.
In entrambi i casi, i redditi agevolabili concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. La tassazione si riduce ulteriormente al 10% per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo.
È importante sottolineare che le due condizioni sopra indicate sono alternative e non cumulabili. La normativa, infatti, utilizza espressioni come “anche nel caso in cui” e “in entrambi i casi”, lasciando intendere che l’estensione può essere fruita una sola volta, indipendentemente dalla presenza simultanea di entrambe le condizioni.
Ne consegue che il periodo massimo agevolabile è di dieci anni (cinque originari più cinque aggiuntivi), anche qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni.
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Come richiedere l’estensione regime impatriati per l’ulteriore quinquennio?
Per ottenere l’estensione del regime agevolato per ulteriori cinque anni, è necessario innanzitutto verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- I lavoratori dipendenti con un datore di lavoro italiano devono presentare una nuova richiesta per l’applicazione dell’agevolazione in busta paga, in base alle condizioni aggiornate.
- I soggetti privi di un datore di lavoro italiano dovranno invece applicare l’agevolazione in dichiarazione dei redditi.
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