Con la Risposta n. 117/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile ai corrispettivi versati da una società italiana a una controparte spagnola per il noleggio di attrezzature commerciali – nello specifico, casse e pallet utilizzati per il trasporto di prodotti ortofrutticoli.
Oggetto dell’interpello
Nel caso analizzato, la società italiana aveva stipulato un contratto con la società Beta S.L., con sede in Spagna, per la fornitura temporanea delle attrezzature.
Il compenso pattuito comprendeva un canone di noleggio, una cauzione e un eventuale sovrapprezzo in caso di inutilizzo prolungato delle attrezzature.
Quesito dell’istante
La questione sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguardava la corretta aliquota da applicare, a titolo di ritenuta d’imposta, sui canoni versati. In particolare, la società italiana chiedeva se dovesse applicarsi:
- La ritenuta a titolo di imposta pari al 30%, prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per i compensi relativi all’uso o alla concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche situate nel territorio italiano;
- La tassazione in Spagna sull’intero importo dei corrispettivi come previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna all’ art. 7;
- Una ritenuta ridotta pari all’8% secondo quanto previsto dall’articolo 12 del trattato, per i canoni relativi alla concessione in uso di attrezzature commerciali.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che:
- I pagamenti effettuati per la concessione in uso delle attrezzature rientrano nella nozione di “canoni”, come definita sia dalla normativa italiana che dalla Convenzione internazionale;
- In presenza delle condizioni previste, è possibile applicare la ritenuta ridotta dell’8%, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione;
- Tale agevolazione è subordinata a due requisiti fondamentali:
- che la società spagnola sia l’effettivo beneficiario dei canoni;
- che non esista una stabile organizzazione della stessa nel territorio italiano.
L’Agenzia ha inoltre ricordato che l’applicazione dell’aliquota ridotta rappresenta una facoltà – e non un obbligo – per il sostituto d’imposta italiano, come già chiarito in precedenti documenti di prassi.
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