L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Risposta n. 81/2025 per chiarire il regime fiscale applicabile ai bonus erogati ai dipendenti nell’ambito di piani di incentivazione, con un focus particolare sui casi di lavoratori coinvolti in mobilità internazionale.
Il Caso Analizzato
Una società di diritto tedesco, dotata di una stabile organizzazione in Italia, ha richiesto chiarimenti in merito alla tassazione di bonus previsti da un Long Term Cash Bonus Plan. La questione riguarda un dipendente che, durante il periodo di maturazione del bonus (vesting period), ha lavorato nel Regno Unito e successivamente si è trasferito in Italia nel corso di dicembre 2023, acquisendo la residenza fiscale italiana nel 2024.
Nel 2024, il dipendente ha percepito un bonus maturato interamente durante il periodo lavorativo nel Regno Unito. Tale bonus è stato sottoposto a ritenute fiscali sia in UK (essendo il luogo di produzione del reddito) sia in Italia, dove il dipendente risultava fiscalmente residente al momento della percezione. La società istante ha dunque richiesto chiarimenti sugli obblighi fiscali sia per la propria stabile organizzazione italiana che per il lavoratore interessato.
Principi Fiscali Applicabili
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato i seguenti principi normativi per fornire una risposta puntuale:
- Principio di residenza fiscale: Secondo l’articolo 3 del TUIR, i residenti in Italia sono soggetti a tassazione su tutti i redditi prodotti globalmente, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia.
- Determinazione del reddito di lavoro dipendente: Come stabilito dall’articolo 51 del TUIR, tutti i compensi percepiti in relazione al rapporto di lavoro rientrano nel reddito imponibile.
- Convenzione Italia-UK contro le doppie imposizioni: L’articolo 15 prevede che i redditi da lavoro dipendente siano imponibili nello Stato di residenza, salvo quando l’attività lavorativa viene svolta in un altro Stato, che potrà esercitare anch’esso la potestà impositiva sul reddito prodotto nel suo territorio.
- Commentario OCSE: Viene confermato che l’imposizione fiscale deve essere attribuita al Paese in cui è stata svolta l’attività che ha generato il reddito, indipendentemente dal momento in cui questo viene effettivamente percepito dal lavoratore.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso in esame, il dipendente ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023, alle dipendenze della società inglese del gruppo, per poi iniziare un nuovo rapporto di lavoro in Italia, presso una società dello stesso gruppo, a partire dal 18 dicembre dello stesso anno.
In merito alla tassazione dei bonus erogati dalla società inglese, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il bonus corrisposto nel 2024, ma maturato interamente prima della cessazione del rapporto di lavoro nel Regno Unito, debba essere assoggettato a tassazione esclusivamente in tale Stato, non presentando alcun collegamento con l’Italia. In questo caso, il dipendente dovrà dichiarare in Italia soltanto l’eventuale quota del bonus riferibile all’attività lavorativa svolta nel nostro Paese a partire dal 18 dicembre 2023.
Per quanto riguarda i bonus che saranno erogati nel 2025 e nel 2026, maturati rispettivamente nei trienni 2022-2024 e 2023-2025, la tassazione in Italia dovrà avvenire in misura proporzionale all’attività effettivamente svolta sul territorio italiano durante il relativo periodo di maturazione (vesting period). Sarà dunque soggetta a tassazione in Italia la parte di bonus riferibile all’attività prestata a partire dal 18 dicembre 2023 e fino al 2025, mentre la quota maturata in relazione all’attività svolta nel Regno Unito, in assenza di collegamenti con il territorio italiano, non dovrà essere dichiarata e tassata nel nostro Paese.
Infine, i bonus che saranno erogati a partire dal 2027, e che matureranno integralmente dopo il 18 dicembre 2023, ossia in un periodo in cui il dipendente svolge esclusivamente attività lavorativa in Italia, saranno interamente assoggettati a tassazione nel nostro Paese
Implicazioni per Datori di Lavoro e Dipendenti
- Sostituto d’imposta italiano: Deve operare ritenute solo sulla quota di bonus riferibile al periodo di lavoro in Italia. Il sostituto può effettuare conguagli di fine anno per correggere eventuali eccedenze di ritenute.
- Dipendente: Se il sostituto non provvede alla restituzione delle ritenute indebitamente applicate, deve presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Conclusioni
La Risposta n. 81/2025 conferma che il criterio principale per la tassazione dei bonus erogati a lavoratori con mobilità internazionale è rappresentato dal luogo di svolgimento dell’attività durante il periodo di maturazione del bonus (vesting period). Le aziende devono garantire la corretta applicazione delle ritenute fiscali, mentre i dipendenti devono verificare l’opportunità di beneficiare dei crediti per imposte estere.