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Proventi provenienti da alienazione da parte di non residente di immobili situati in Italia

L'Agenzia delle Entrate si pronuncia in merito ai proventi da immobili in Italia, richiamando il trattato Italia Spagna contro le doppie imposizioni.

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Con la Risposta n. 110/2023 l’Agenzia delle Entrate – richiamando comunque il trattato Italia Spagna – conferma la potestà impositiva concorrente di Italia e Spagna dei proventi derivanti dall’alienazione di un immobile situato sul territorio italiano, acquistato da più di cinque anni da parte di un soggetto attualmente residente in Spagna.

Trattato Italia Spagna contro le doppie imposizioni

La soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente richiama le disposizioni dell’articolo 6 del trattato Italia Spagna per evitare le doppie imposizioni, firmata a Roma l’8 settembre 1977 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 663.

Sulla base di tale articolo, i redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi derivanti dall’alienazione (cfr. par.3), sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. La richiedente fa quindi riferimento alla normativa italiana, la quale prevede non sia generata una plusvalenza imponibile stante il decorso del termine di cinque anni tra l’acquisto e la vendita dell’immobile.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla non imponibilità in Italia, la richiedente ritiene che non si possa conseguire l’assoggettamento a tassazione della medesima cessione da parte dell’amministrazione fiscale spagnola.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nella risposta fornita l’Agenzia chiarisce in prima battuta che la norma convenzionale applicabile nella fattispecie prospettata dalla contribuente è l’articolo 13 (utili di capitale) della citata Convenzione, e non l’articolo 6 prospettato dalla contribuente. Il paragrafo 1 dell’art. 13 fa, infatti, specifico riferimento agli utili provenienti dall’alienazione di beni immobili, prevedendo che sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

Tuttavia, viene evidenziato che la formulazione della disposizione convenzionale non comporta l’attribuzione della potestà impositiva esclusiva sul reddito in oggetto all’Italia, in quanto manca l’utilizzo della locuzione ”sono imponibili soltanto”. In questo caso dato che viene utilizzata l’espressione ”sono imponibili”, ed è quindi omessa la parola ”soltanto”, tali redditi sono assoggettati ad imposizione in entrambi gli Stati contraenti il Trattato internazionale.

La plusvalenza in discussione ricade quindi sotto la potestà impositiva concorrente di Italia e Spagna, che possono esercitarla secondo le rispettive normative interne dei due Paesi.

Lato Italia si ricorda che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del TUIR, l’imposta si applica per i non residenti sui redditi prodotti nel territorio nello Stato e che l’art.23, comma 1. Lett. f) del TUIR stabilisce che si considerano prodotti nel territorio nello Stato i redditi diversi derivanti da beni che si trovano nel territorio stesso. Tuttavia, l’articolo 67, comma 1, lettera b), limita la rilevanza fiscale alle sole plusvalenze realizzate mediante cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Considerazioni finali

In conclusione, si conferma che la plusvalenza realizzata nella fattispecie descritta dalla contribuente non costituisce un reddito imponibile nel nostro Paese, mentre rimane necessario verificare l’imponibilità del reddito secondo quanto previsto  dalla normativa spagnola data la concorrenza della potestà impositiva.

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