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Telelavoro: reddito tassato dove si è fiscalmente presenti e residenti

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale di un'Azienda Italiana che deve pagare un impiegato residente all'estero.

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al corretto trattamento fiscale di un’Azienda Italiana che deve pagare un impiegato residente all’estero.

Con la risposta n. 296 del 27 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul corretto trattamento fiscale della retribuzione che la società istante, fiscalmente residente in Italia, è tenuta a erogare al proprio dipendente, fiscalmente residente nel Regno Unito, per le prestazioni svolte in telelavoro.

Territorialità delle prestazioni di telelavoro

A seguito della risposta all’interpello n. 296, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, ai fini della valutazione della territorialità delle prestazioni di telelavoro, occorre fare riferimento al luogo dove la prestazione sia effettivamente svolta, indipendentemente dal fatto che la sede dell’impresa sia in un altro Stato.

Infatti, l’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, stabilisce che per individuare l’esatto luogo dell’attività lavorativa nel telelavoro, diventa di massima importanza il luogo in cui il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. Inoltre, il reddito ricevuto dal lavoratore dipendente non può essere assoggettato ad imposizione nell’altro Stato contraente, anche se i risultati dell’attività lavorativa sono utilizzati in detto Stato.

Conclusioni

In conclusione, in base al caso presentato all’Agenzia delle Entrate, la retribuzione non è fiscalmente rilevante in Italia. In qualità di sostituto d’imposta, la società istante potrà applicare direttamente e sotto la propria responsabilità, il regime di esenzione previsto dalla Convenzione Italia-Regno Unito, se il lavoratore dimostra di essere in possesso dei requisiti per beneficiare di tale esenzione.

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