L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, ha fornito chiarimenti importanti sulla residenza fiscale delle persone fisiche. I chiarimenti considerano le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 209 del 2023.
Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2024, introducono criteri aggiornati per stabilire la residenza fiscale. Si adeguano così ai più recenti standard internazionali, rafforzando il sistema di collegamento con il territorio italiano.
Criteri di Residenza: i Cambiamenti per le Persone Fisiche
Il Decreto Legislativo ha rivisto l’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), definendo come fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno normale e 184 in un anno bisestile), soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente (con una presunzione di residenza non più assoluta ma relativa);
- possiedono un domicilio in Italia, inteso come il luogo principale delle proprie relazioni personali e familiari. La definizione non dipende quindi solo da questioni economiche;
- sono fisicamente presenti sul territorio italiano per la maggior parte dell’anno, anche in modalità non continuativa.
Il Nuovo Criterio della Presenza Fisica
La novità più rilevante riguarda la possibilità di considerare come residenti fiscali coloro che trascorrono almeno 183 giorni in Italia, anche senza avere un domicilio stabile o un’iscrizione anagrafica in Italia.
È sufficiente che l’individuo sia presente sul territorio nazionale per periodi prolungati, anche non consecutivi.
Questo criterio può coinvolgere, ad esempio, chi si trova in Italia per motivi di:
- studio,
- vacanza, o
- per lavoro in modalità agile (smart working),
se tali periodi sommati superano i 183 giorni.
Domicilio: il Radicamento delle Relazioni Personali e Familiari
Il concetto di domicilio assume una nuova accezione. Non si basa più sul significato civilistico, ma si concentra ora sul luogo in cui la persona sviluppa le sue principali relazioni personali e familiari.
Questo criterio è pensato per rafforzare il legame con l’Italia per chi ha qui il centro delle proprie relazioni affettive e familiari, anche se le attività economiche potrebbero essere svolte altrove. Tale approccio è in linea con le pratiche internazionali. Inoltre, mira a rendere il criterio del domicilio un indicatore efficace della residenza fiscale.
Residenza Anagrafica e Prova Contraria
L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente rimane un criterio valido, ma non rappresenta più una prova assoluta di residenza fiscale.
È diventata, infatti, una presunzione relativa, consentendo al contribuente di dimostrare l’assenza di un’effettiva residenza in Italia. Pertanto, i cittadini iscritti all’anagrafe possono presentare prove contrarie che dimostrino la loro residenza fiscale all’estero. Questa disposizione è particolarmente utile per chi, pur essendo formalmente registrato in Italia, vive stabilmente in un altro Paese e non soddisfa nessuno degli altri criteri di residenza.
Gli Italiani in Paesi a Regime Fiscale Privilegiato
Un ulteriore aspetto confermato dal Decreto riguarda i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Per questi vale la presunzione legale di residenza in Italia. Tuttavia, anche in questo caso, è prevista la possibilità di fornire una prova contraria, dimostrando la reale residenza nel nuovo Stato.
Residenza delle Società ed Enti
Oltre alle modifiche per le persone fisiche, la Circolare contiene una parte dedicata alla residenza fiscale di società ed enti. Per tali soggetti, la riforma sostituisce i criteri precedenti con nuove nozioni di “sede di direzione effettiva” e “gestione ordinaria in via principale“.
La sede di direzione effettiva identifica il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche. D’altro canto, la gestione ordinaria si riferisce alla localizzazione delle attività correnti. La nuova disciplina mira anch’essa dal 2024 a rafforzare il collegamento delle società con il territorio italiano in base a criteri sostanziali e non solo formali.