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Regime forfettario: flat tax 5%

Flat tax 5% con il regime forfettario: come funziona, chi può accedere, quali sono i limiti e i requisiti.

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Il regime forfettario in Italia rappresenta il regime fiscale naturale. Tutte le persone fisiche, titolari di una partita iva, che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale possono usufruire di una aliquota d’imposta fino al 5% se in possesso dei requisiti richiesti e non rientrino in qualche causa di esclusione.

Regime forfettario: i requisiti per accedere

Chi rientra nel regime forfettario

Il regime forfettario in Italia rappresenta il regime fiscale naturale. Possono applicarlo tutte le persone fisiche titolari di una partita iva individuale che rispettano i seguenti requisiti.

Il limite di fatturato nel regime forfettario: regime per cassa

Il primo requisito da rispettare riguarda il limite di fatturato. Si prende come riferimento sempre il periodo d’imposta precedente. Rispettano tale requisito coloro che, nell’anno precedente, hanno realizzato ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro. Il limite è stato innalzato a 85.000 euro dalla Legge di Bilancio 2023.
A tal fine si considerano soltanto i ricavi e i compensi incassati nell’ anno d’ imposta (entro quindi il 31 dicembre dell’anno di riferimento).

Importante: si ricorda che il limite di 85.000 va proporzionato ai mesi di attività

Pertanto se l’anno di riferimento per la verifica del limite di fatturato è l’anno in cui è iniziata l’attività, il limite non sarà 85.000. Per ottenere il limite corretto si dovrà infatti dividere il limite di 85.000 euro per 365 e moltiplicare per gli effettivi giorni di attività.

Esempio: apertura partita iva il 20 marzo 2022.

Il limite da tener in considerazione per verificare la permanenza nel regime forfettario anche per il 2023 sarà di: 66.835 euro (85.000/365 moltiplicato per 287 giorni)

I residenti all’estero non possono accedere alla flat tax 5% – 15%

Il secondo requisito riguarda la residenza fiscale. Possono rientrare nel regime forfettario soltanto coloro che risultano residenti fiscalmente in Italia.

Eccezione: possono accedere al regime forfettario i non residenti che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In questo caso è possibile ottenere la flat tax a condizione che il cittadino straniero produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato. Interpello n. 519 del 28 luglio 2021.

L’interpello 197/2022 ha chiarito che chi prosegue in Italia l’attività precedentemente svolta all’estero non può applicare la flat tax 5%. Potrà comunque usufruire dell’aliquota agevolata del regime forfettario pari al 15%.

Il regime forfettario per i lavoratori dipendenti e per i pensionati

Il terzo requisito riguarda coloro che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi da lavoro dipendente o pensione.

Infatti non possono applicare il regime forfettario coloro che, nell’anno precedente, hanno avuto un reddito lordo da lavoro dipendente e/o assimilati superiore a 30.000 euro

Eccezione: tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente è cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale eccezione è valida solo se in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

Regime forfettario: fattura all’ex datore di lavoro

Il quarto requisito riguarda coloro che emettono fattura nei confronti di loro ex datori di lavoro. Infatti se il contribuente titolare di partita iva esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono attualmente in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta non potrà rientrare nel regime forfettario.

Lo stesso limite vale anche per l’attività svolta nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Eccezione: inizio dell’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. In questo caso il titolare di partita iva può emettere, anche in misura prevalente, le fatture nei confronti dello Studio presso cui ha svolto il tirocinio professionale.

Regime forfettario e partecipazione in società

Il quinto requisito riguarda coloro che detengono partecipazioni sociali in:

  1. Società di persone (snc e sas), associazioni professionali o imprese familiari
  2. Società a responsabilità limitata (srl)

Nel primo caso (a.) il titolare di partita iva, fino a quando detiene anche solo una quota di partecipazione in Società di persone (snc e sas), associazioni professionali o imprese familiari, non può applicare il regime forfettario.

Nel secondo caso (b.) il possesso della quota di partecipazione non comporta di per sé l’esclusione dal regime. L’esclusione opera infatti solo in caso di controllo diretto o indiretto di una società che esercita la stessa attività economica svolta individualmente. Oppure una attività che sia direttamente o indirettamente riconducibile ad essa.

Ai fini dell’esclusione devono essere presenti entrambe le condizioni:

  • Controllo della società (quote detenute superiori al 50% del capitale sociale)
  • Attività svolta dalla società uguale o riconducibile all’attività esercitata in forma individuale dal socio.

Limite per le spese sostenute dal titolare per lavoro dipendente o assimilati

Sesto requisito: nell’anno precedente non devono essere state sostenute spese per lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi.

Concorrono al suddetto limite le spese sostenute per:

  • lavoro accessorio
  • lavoro dipendente
  • compensi a collaboratori, anche a progetto
  • le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro
  • le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

L’incompatibilità con i regimi speciali ai fini Iva o i regimi forfetari di determinazione del reddito

Il settimo requisito prevede che il titolare di partita iva non applichi uno dei regimi speciali ai fini iva o di determinazione forfettaria del reddito.

Tali regimi sono infatti incompatibili con il regime forfettario e ne impediscono l’applicazione.

L’incompatibilità del regime forfettario con alcune attività

L’ottavo requisito riguarda le attività che effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi. Se tali attività sono svolte in via esclusiva o prevalente non può essere applicata la flat tax e verrà applicato il regime fiscale ordinario.

Se hai una Partiva IVA – o vorresti aprirla – ma non rispetti i requisiti, potrebbe interessarti l’ultimo aggiornamento con la Legge di Bilancio 2023 in merito alla flat tax 15%.

Regime forfettario: come funziona

I titolari di partita iva che applicano il regime forfettario determinano il reddito con regole differenti rispetto al regime ordinario e applicano aliquote di tassazione e di contribuzione ridotte.

Come si calcola il reddito nel regime forfettario: esempi

Il regime prevede che il reddito venga determinato attraverso l’applicazione di determinati coefficienti di reddittività ai ricavi e ai compensi percepiti.
I coefficienti di reddittività variano a seconda dell’attività svolta (codice ATECO) e sono stabiliti dall’allegato n. 2 alla Legge n. 145/2018.

Gruppo di attivitàCodici ATECOCoefficiente
di redditività
Industrie alimentari e delle bevande(10-11)40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45- (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.940%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8140%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82-47.8954%
Costruzioni e attività immobiliari(41-42-43) – (68)86%
Intermediari del commercio46.1062%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55-56)40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)78%
Altre attività economiche(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) (94-95-96) – (97-98) – (99)67%

Inoltre dal reddito così calcolato è possibile dedurre i contributi previdenziali versati nell’anno d’imposta.

Esempio: il titolare di una attività professionale (esempio un medico, codice ATECO 86.22.01) ha incassato compensi annui totali pari a 50.000 euro e versato alla sua cassa di appartenenza 10.000 euro. Ai compensi percepiti viene applicato il coefficiente pari al 78% e vengono poi dedotti i contributi previdenziali versati.

Il reddito imponibile tassabile risulta essere pari a:
(50.000*78%)-10.000 = 29.000 euro

Regime forfettario tassazione

Il regime forfettario prevede un’imposta unica pari al 15%. Si tratta di una imposta sostitutiva delle seguenti imposte: irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e Irap.

Pertanto al reddito calcolato così come al punto precedente, una volta dedotti i contributi previdenziali, viene applicata l’aliquota del 15%.

Flat tax 5%

L’imposta sostitutiva applicata al regime forfettario è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Per ottenere tale riduzione occorre che siano rispettati i seguenti requisiti:

Requisito 1 – Start up 5%: Il titolare della partita iva non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa. Il Limite opera anche in caso di attività svolta in forma associata o familiare.

Requisito 2 – Start up 5%: L’attività esercitata non deve rappresentare mera prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Eccezione: a tal fine non viene considerato il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Requisito 3 – Start up 5%: nel caso in cui l’attività fosse svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente deve superare il limite di fatturato richiesto per l’accesso al regime.

Esempio di calcolo imposte regime forfettario

Riprendendo l’esempio precedente del professionista che esercita l’attività di medico (codice ATECO 86.22.01). Se si assumono i seguenti dati:

Compensi annui totali: 50.000 euro. Versamenti alla cassa di appartenenza: 10.000 euro.

Il reddito imponibile tassabile risulta essere pari a:
(50.000*78%)-10.000 = 29.000 euro

A tale importo imponibile viene applicata l’imposta sostitutiva del 15% o, ricorrendone i requisiti, l’imposta sostitutiva del 5%.

Imposta dovuta 15%: 4.350 euro

Imposta requisiti start up 5%: 1.450 euro

Durata del regime forfettario

Il regime forfettario rappresenta il regime naturale per tutti i contribuenti persone fisiche titolari di partita iva, che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale e che ne rispettano i requisiti.

L’applicazione dell’ aliquota ridotta 5% per le nuove attività ha invece una durata limitata. Essa può essere applicata solo per un periodo di 5 anni. Trascorsi i 5 anni l’aliquota passa al 15%.

Quando si perde il regime forfettario

Il regime pertanto viene mantenuto fino a quando non si manifesta una delle cause di esclusione. La decadenza dal regime decorre dall’anno successivo a quello in cui si manifesta una causa di esclusione o viene meno uno dei requisiti richiesti.

Attenzione: nel caso in cui vengano percepiti ricavi e compensi superiori a 100.000 euro il regime decade già dall’ anno in corso

La Legge di Bilancio 2023 ha infatti previsto, tra le novità del regime forfettario, la clausola antielusione. Essa prevede che in caso di superamento dei 100.000 euro il reddito dell’intero anno verrà tassato con le aliquote ordinarie Irpef e tutti i ricavi/compensi eccendenti i 100.000 euro saranno assoggettati ad Iva.

La fattura nel regime forfettario: obbligo della fattura elettronica

Come compilare la fattura nel regime forfettario

La fattura emessa da un contribuente in regime forfettario non avrà esposta l’Iva in quanto tra le semplificazioni è prevista la non imponibilità ai fini iva.

Questo comporta l’obbligo di:

  • Inserire il riferimento di Legge che ne presuppone la non imponibilità: “Operazione non soggetta ad Iva come previsto dall’art.1 della L. 190/2014 (Regime fiscale forfetario) e ss.mm.ii.”
  • Apporre la marca da bollo da 2 euro in caso di importi superiori a 77,47 euro.

Inoltre il compenso spettante ai titolari di partita iva che esercitano una attività professionale in regime forfettario non è soggetto a ritenuta d’acconto. Da questo deriva l’obbligo di:

  • Inserire il riferimento di Legge che ne disciplina la non assoggettabilità: “Importo soggetto ad imposta sostitutiva e pertanto non soggetto a ritenuta d’acconto come previsto dall’art.1 della L. 190/2014 (Regime fiscale forfetario) e ss.mm.ii”

Chi è in regime forfettario deve emettere la fattura elettronica?

A decorrere dal 1 luglio 2022 sono obbligati all’invio elettronico delle fatture allo SdI anche i titolari di partita iva che applicano il regime forfettario se nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.

Importante: si ricorda che il limite di 25.000 è ragguagliato ad anno

Pertanto se l’anno di riferimento per la verifica del limite è l’anno in cui è iniziata l’attività, il limite non sarà 25.000. Per ottenere il limite corretto si dovrà infatti dividere il limite di 25.000 euro per 365 e moltiplicare per gli effettivi giorni di attività.

Importante ricordare che per coloro che inviano esclusivamente fatture elettroniche, ancorché non ne abbiano l’obbligo, è previsto un regime premiale. In questi casi infatti il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno (diventano 4 anni invece che 5).

A decorrere dal 1 gennaio 2024 tutti i contribuenti che adottano il regime forfettario avranno l’obbligo di inviare le fatture elettronicamente.

Semplificazioni e obblighi per i contribuenti in regime forfettario

Coloro che adottano il regime forfetario hanno diverse semplificazioni ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette.

Regime forfettario e iva

I contribuenti in regime forfettario:

  • non addebitano l’Iva in fattura (ma dall’altra parte non detraggono l’iva applicata sugli acquisti)
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto
  • sono esonerati dall’obbligo di presentare le liquidazioni periodiche trimestrali (LIPE) e la dichiarazione annuale Iva
  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti.

Semplificazione ai fini delle imposte sui redditi

I contribuenti in regime forfettario:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili
  • sono esclusi dal calcolo ISA (indici sintetici di affidabilità)
  • non rivestono il ruolo di sostituto d’imposta e non operano le ritenute nei confronti dei professionisti. Operano ritenute solo sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati.
    In dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi.
  • i ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

Quali sono gli obblighi per chi adotta il regime forfettario?

I contribuenti in regime forfettario devono però adempiere ad alcuni obblighi:

  • Le fatture emesse e le bollette doganali vanno numerate e conservate
  • Rimane l’obbligo di certificazione dei corrispettivi
  • In caso di operazioni per le quali risultano debitori d’imposta vi è l’obbligo di integrare la fattura con l’iva dovuta che deve essere poi versata entro il 16 del mese successivo.
    A titolo di esempio: fattura ricevuta da uno stato estero senza l’applicazione dell’iva nel rispetto del principio di territorialità. Oppure fattura ricevuta per interventi in edilizia che applicano il meccanismo del reverse charge.
    In questi casi il contribuente deve integrare la fattura ricevuta con l’aliquota iva richiesta e versare l’imposta il 16 del mese successivo senza poterla poi detrarre
  • Obbligo di fatturazione elettronica se ne ricorrono i presupposti previsti per legge. Emissione in ogni caso di fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Quando conviene il regime forfettario? Regime ordinario vs forfettario

Il regime forfettario, come visto, prevede una serie di semplificazioni contabili e fiscali oltre ad una aliquota di imposta ridotta al 15% (o al 5% in caso di start up per i primi 5 anni).
Prima di optare per questo regime agevolato occorre valutarne anche i limiti e gli svantaggi.

Si riepilogano di seguito i più rilevanti:

  • I costi sostenuti inerenti all’attività non possono essere dedotti. Viene applicata una riduzione forfettaria applicando il coefficiente di reddittività.
  • L’iva pagata sugli acquisti non può essere portata in detrazione.
  • Dal reddito prodotto in regime forfettario non è possibile dedurre gli oneri di cui all’art. 10 del Tuir (a titolo di esempio: gli assegni periodici versati al coniuge, i contributi versati alle forme pensionistiche previdenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici ecc.)
  • Il regime forfettario prevede una imposta sostitutiva dell’Irpef. Non possono quindi essere portate in detrazione le spese di cui all’art. 12, 13, 15 e 16 Tuir (esempio: detrazione figli a carico, spese mediche, interessi mutuo ecc.) nonché quelle previste dall’art. 16 bis del Tuir e relative ai Bonus previsti per gli interventi in edilizia.
  • Il regime forfettario risulta incompatibile con il regime impatriati che potrebbe presentare una tassazione più conveniente, ricorrendone i requisiti.

Esempio di calcolo di convenienza: quando il regime forfettario non conviene

Riprendendo il caso esposto in precedenza. Un professionista che svolge l’attività di medico:

  • Percepisce compensi pari a 50.000
  • Costi inerenti all’attività pari a 15.000
  • Versamenti alla cassa di appartenenza: 10.000
  • Detrazione spese di ristrutturazione – quota annua: 5.000
  1. Imposte regime forfettario: ((50.000*78%)-10.000)*15% = 4.350 €
  2. Imposte regime ordinario:
  • Reddito imponibile: 50.000-15000-10.000 = 25.000 €
    • Imposta lorda (15.000*23%)+(10.000*25%) – 602 = 5.348 €
    • Imposta netta (al netto delle spese detraibili) = 348 €

Nel caso proposto, grazie alle spese detraibili, il contribuente avrebbe un vantaggio ad applicare il regime ordinario.

L’Irpef versata pari a 348 euro risulterebbe inferiore all’imposta sostitutiva del regime forfettario. Questo in quanto, nel regime forfettario, le spese di ristrutturazione detraibili non troverebbero capienza fiscale e verrebbero perse.

I contributi previdenziali nel regime forfettario

I contribuenti che applicano il regime forfettario, oltre ad una flat tax del 15% – 5% usufruiscono in alcuni casi di una riduzione nei contributi previdenziali dovuti.

Tale agevolazione riguarda esclusivamente coloro che esercitano l’attività in forma di impresa e sono iscritti alle casse INPS artigiani e commercianti.

Per tali soggetti è prevista una riduzione del 35% sul versamento dei contributi previdenziali Inps.

Tale riduzione non è obbligatoria ma è facoltà dell’imprenditore richiedere o meno la riduzione contributiva.

Scadenza per la richiesta di riduzione dei contributi previdenziali in regime forfettario

La domanda per la contribuzione ridotta Inps va presentata:

  • in sede di inizio attività tempestivamente rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione e in ogni caso entro la prima scadenza di versamento
  • negli altri casi entro e non oltre il 28 febbraio.

Si precisa che non è necessario presentare la domanda ogni anno.

É anche possibile revocare la scelta di riduzione contributiva Inps, ma una volta revocata non sarà più possibile avere in futuro la riduzione contributiva.

Riferimenti Normativi

Articolo 1, commi 54 -89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Fonte

Articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Fonte

Circolare n.10 del 4 aprile 2016

Fonte

Circolare n. 9 del 10 aprile 2019

Fonte

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