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Regime forfettario: no flat tax 5% per chi prosegue attività svolta all’estero

Come si applica la flat tax a chi prosegue in Italia l’ attività svolta all’ Estero (Interpello 197/2022)

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Chi prosegue in Italia l’attività precedentemente svolta all’estero non può applicare la flat tax 5% ma potrà comunque usufruire dell’aliquota agevolata del regime forfettario pari al 15%. L’interpello 197/2022 chiarisce la situazione più frequente per chi trasferisce la residenza in Italia e prosegue la propria attività sotto forma di lavoro autonomo. Si tratta di imprenditori e freelance che intendono applicare in Italia il regime forfettario e svolgere una attività già svolta precedentemente all’estero.

Il caso esposto dal contribuente

Il soggetto risiede all’estero e ha svolto la sua attività (di designer) sotto forma di lavoro autonomo (freelance) con partita iva estera. Ora vorrebbe trasferirsi in Italia e continuare a svolgere la stessa attività nei confronti degli stessi clienti. Intende quindi aprire partita iva in Italia e applicare il regime forfettario.

Il quesito posto dal contribuente riguarda la possibilità di usufruire dell’aliquota flat tax 5%.

La legge n. 190 del 2014 al comma 65 dell’art.1 prevede tale aliquota ridotta soltanto a coloro che intraprendono una nuova attività. Egli ritiene che il requisito della novità sarebbe soddisfatto nel suo caso in quanto il citato comma 65 farebbe implicito riferimento a precedenti attività svolte con partita iva italiana.

Pertanto, nel suo caso il requisito verrebbe soddisfatto esercitando lui per la prima volta l’attività con partita iva italiana.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello 197/2022

Innanzitutto, l’amministrazione finanziaria ricorda la possibilità di applicare il regime forfettario per coloro che trasferiscono la residenza in Italia e risultano qui fiscalmente residenti.

Inoltre, ricorda che possono applicare la flat tax anche coloro che risultano fiscalmente residenti all’estero ma solo se:

  • risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e
  • producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Poiché il Paese estero del soggetto non rientra tra i Paesi membri della UE né del SEE, l’Agenzia evidenzia che egli potrà applicare il regime forfettario solo dall’anno in cui trasferisca la propria residenza in tempo utile per poter essere considerato fiscalmente residente in Italia a partire da quell’anno.

In merito al quesito posto dal contribuente l’Agenzia riporta quando previsto dal comma 65 dell’art. 1 Legge 190 del 2014:

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività l’aliquota applicabile è ridotta al 5%, per il primo esercizio e per i quattro successivi, a condizione che, tra l’altro:

“il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività […], attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare (lett. a)”

“l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (lett. b)”

Il parere rilasciato dall’Agenzia delle entrate risulta così essere negativo e a sfavore del caso sottoposto dal contribuente.

  • Egli potrà infatti applicare il regime forfettario di cui al comma 64 art. 1 della Legge 190 del 2014 con flat tax 15%.
  • Ma non potrà usufruire dell’aliquota ridotta al 5% di cui al successivo comma 65.

Questo perché l’attività che si intende svolgere in Italia non ha il requisito della novità essendo la stessa esercitata in precedenza nel paese estero e rivolta agli stessi clienti.

Conclusione

Il requisito della nuova attività per poter applicare l’aliquota di favore del 5% viene applicato considerando ogni attività precedentemente svolta, anche se esercitata con una partita iva o altra forma all’estero.

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Riferimenti Normativi

Legge 190 del 2014 art. 1 comma 64-65

Fonte

Interpello 197/2022

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