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Novità Regime Forfettario 2025: innalzato il limite di reddito

Il 30 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che introduce modifiche ai requisiti per l’accesso al regime forfettario.

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Regime Forfettario: cos’è

Il regime forfettario (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) è un sistema fiscale agevolato sostitutivo dell’IRPEF, che offre vantaggi e limitazioni fiscali per i titolari di partita IVA.  

Per un maggior approfondimento, leggi la nostra guida informativa sul Regime Forfettario.

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Requisiti regime forfettario 2025: novità

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione. Tuttavia, è necessario rispettare determinati requisiti nell’anno precedente all’adesione al sistema Flat Tax.

Quali sono i requisiti?

Limiti di ricavi e compensi

I ricavi e i compensi percepiti non devono superare l’importo di €85.000 lordi. Se vengono svolte più attività con codici Ateco differenti, la somma dei ricavi e compensi di tutte le attività non deve superare il limite previsto. 

Residenza fiscale in Italia

I soggetti non residenti in Italia non possono avvalersi del regime forfettario, salvo eccezioni specifiche. 

(NOVITÀ 2025) Innalzamento limite di reddito per lavoratori dipendenti o pensionati

È possibile accedere al regime agevolato anche se si è lavoratori dipendenti o pensionati, purché la retribuzione lorda dell’anno precedente sia inferiore o uguale a €35.000.

Questo limite è stato innalzato – solo per l’anno 2025 – a €35.000 con la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 comma 12). Precedentemente il limite era di €30.000 (art. 1 comma 57 d-ter) della legge n. 190/2014). 

Tale limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a condizione che nello stesso anno non siano stati percepiti redditi di pensione o altri redditi di lavoro dipendente derivanti da un diverso rapporto di lavoro. 

Attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro

L’accesso al regime agevolato è precluso a coloro che emettono fatture:

  • in misura prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o
  • nei confronti di ex datori di lavoro con i quali ha intrattenuto rapporti di lavoro nei due anni precedenti, o
  • verso soggetti a questi direttamente o indirettamente riconducibili.

È prevista un’eccezione per chi avvia un’attività dopo aver completato la pratica obbligatoria, consentendo di fatturare anche in modo prevalente allo studio presso cui è stata svolta la pratica.  

Partecipazioni in società

Non può accedere al regime chi detiene partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.  

Per le società a responsabilità limitata (s.r.l.), l’esclusione si applica solo se il contribuente ha il controllo diretto o indiretto della società (oltre il 50% del capitale sociale) e se questa svolge un’attività uguale o riconducibile a quella esercitata individualmente. Entrambe le condizioni devono verificarsi per determinare l’incompatibilità.  

Limite alle spese per lavoro dipendente e assimilati

Nell’anno precedente le spese per lavoro dipendente e collaborazioni non devono superare i €20.000 lordi. Rientrano nel limite i costi per lavoro accessorio, dipendente, collaboratori utili da partecipazione e prestazioni resa dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Incompatibilità con regimi speciali e specifiche attività

Il regime forfettario è incompatibile con i regimi speciali ai fini IVA o di determinazione forfettaria del reddito.  

Inoltre, non può essere applicato da chi svolge in modo esclusivo o prevalente attività di cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi

Cause di perdita del regime agevolato

Il regime forfettario resta applicabile fino a quando non si verifica una causa di esclusione o viene meno uno dei requisiti richiesti. In questi casi, la decadenza dal regime avviene a partire dall’anno successivo.

Tuttavia, se i ricavi o i compensi percepiti superano i €100.000, la decadenza si applica già nello stesso anno in cui è stato superato il limite di €85.000. 

Forfettario e lavoro dipendente: novità 2025

Tra le cause di decadenza dal Regime forfettario vi è quella secondo la quale: 

NON possono accedere al regime le persone fisiche la cui attività viene esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. 

Con la legge del 13 dicembre 2024 n. 203 art. 17, viene inserita una parziale deroga alla causa ostativa sopra citata di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’art. 1 della l. 23 dicembre 2014, n 190.  

Tale deroga viene applicata solo a determinati soggetti e in determinate situazioni.  

Novità Regime Forfettario: i requisiti per usufruire della deroga

I requisiti per usufruire di tale deroga sono i seguenti. 

Requisiti soggettivi

  1. Il contribuente che applica il regime forfettario deve essere iscritto negli albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali.

Sono comprese le attività esercitate ricomprese nell’art. 409 n. 3 del Codice di procedura civile:

“rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.

Eccezione: In mancanza di iscrizione agli albi o registri professionali, la causa ostativa viene derogata anche nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138.

Requisiti oggettivi

Le attività esercitate sotto forma di impresa o lavoro autonomo in regime forfettario che usufruiscono della deroga sono: 

  1. rese nei confronti di datori di lavoro che impiegano oltre 250 dipendenti. Il numero dei dipendenti è calcolato alla data del 1° gennaio dell’anno in cui sono stati stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d’opera professionale; 
  2. svolte da lavoratori assunti contestualmente a contratto a tempo indeterminato con tempo parziale: l’orario di lavoro deve essere compreso tra il 40% e 50% del tempo pieno previsto secondo il relativo contratto CCNL; 
  3. svolte da lavoratori autonomi tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. 

Le disposizioni, inoltre, si applicano solo se: 

  • Il contratto autonomo è certificato dagli organi preposti (articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003); 
  • Non vi è sovrapposizione tra i due contratti (subordinato e autonomo) per quanto riguarda: 
    • Oggetto e modalità della prestazione;
    • Orario e giornate di lavoro. 

Riduzione 50% contributi INPS: novità 2025

Il comma 186 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2024, introduce una riduzione contributiva per i nuovi iscritti nelle gestioni speciali autonome di artigiani e commercianti

A chi è rivolta l’agevolazione? 

L’agevolazione è destinata ai soggetti che percepiscono reddito d’impresa, anche in regime forfettario, e si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome di artigiani e commercianti. 

Qual è l’agevolazione prevista? 

I beneficiari potranno richiedere una riduzione della contribuzione pari al 50%.  

Durata dell’agevolazione 

Questa riduzione è concessa per un periodo massimo di 36 mesi consecutivi, a partire dalla data di avvio dell’attività compresa tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025

La riduzione è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. 

Come incide l’agevolazione sull’accreditamento dei contributi previdenziali 

L’accreditamento dei contributi previdenziali segue quanto stabilito dall’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335/1995.

I contributi versati devono essere calcolati su un reddito minimo per garantire l’accredito completo dei mesi contributivi. Se l’importo risulta inferiore al minimo, i mesi saranno accreditati in modo proporzionale. La scelta per la riduzione sopra descritta potrebbe pertanto comportare il non raggiungimento del minimale previsto ai fini del calcolo dei periodi contributivi. Di conseguenza, un anno di contribuzione potrebbe non corrispondere ad un anno completo ai fini pensionistici. 

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Riferimenti Normativi

Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025);

Fonte

Legge n. 190/2014

Fonte

Legge n. 335/1995

Fonte

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