L’interpello n. 50 del 2024 chiarisce una delle situazioni più frequenti per coloro che trasferiscono la residenza in Italia e proseguono la loro attività sotto forma di lavoro autonomo. Si tratta di imprenditori e freelance che intendono applicare in Italia il regime forfettario e svolgere la loro attività prevalentemente nei confronti del loro ex datore di lavoro estero.
Regime forfettario flat tax 5%: la novità
Come noto, una delle cause che impediscono l’accesso al regime forfettario (flat tax 5%) è quella di svolgere la propria attività di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
La Legge 190 del 2014, all’ art. 1 comma 57 lettera d-bis, con la seguente previsione:
“(…) non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni (…).”
vieta quindi il regime di favore a coloro i cui compensi annui derivino per più del 50% del totale dal datore di lavoro o ex datore di lavoro secondo le condizioni dettate dalla citata norma.
Per conoscere tutti i requisiti per poter applicare il regime forfettario, leggi il nostro approfondimento completo sulla flat tax 5%.
La novità portata dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’interpello oggetto del presente articolo va a modificare tale importante condizione, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia un soggetto fiscalmente residente all’estero, che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia e svolgere sotto forma di lavoro autonomo una attività nei confronti dell’ex datore di lavoro estero.
Il caso esposto dal contribuente
Il soggetto Alfa risiede all’estero e dichiara di voler trasferire in Italia la propria residenza a partire dal 1 gennaio 2024.
A tal fine concorda con il proprio datore di lavoro di:
- Chiudere il contratto di lavoro entro il 31/12/2023;
- Aprire una partita iva italiana dal 01 gennaio 2024;
- Fatturare le proprie prestazioni al datore di lavoro estero;
- Poter svolgere l’attività ed emettere fatture anche nei confronti di altre aziende diverse.
Il soggetto Alfa dichiara inoltre di aver avuto, per l’anno 2023, compensi per lavoro dipendente superiori a €30.000.
Chiede pertanto all’Agenzia delle Entrate di poter aprire una partita iva in Italia usufruendo del regime forfettario.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello n. 50/2024
L’Agenzia delle Entrate inizia ricordando che condizione indispensabile per poter usufruire del regime forfettario è la residenza fiscale in Italia del soggetto.
La risposta, pertanto, parte dal presupposto che la contribuente sia considerata a tutti gli effetti fiscalmente residente all’estero per l’anno 2023 e fiscalmente residente in Italia per l’anno 2024. Si rimanda quindi ad altra sede la verifica dei presupposti e delle condizioni affinchè un soggetto sia considerato fiscalmente residente nello Stato.
Per sapere come si determina la residenza fiscale e quali sono gli obblighi che ne derivano, leggi il nostro approfondimento completo sulla residenza fiscale in Italia.
L’Agenzia ricorda inoltre che la risposta viene resa nel presupposto che tutti gli altri requisiti richiesti per il regime forfettario siano rispettati.
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Fatturare all’ex datore di lavoro estero è possibile
Con riferimento alla causa di esclusione dettata dalla lettera d-bis del citato comma 57, l’Agenzia ricorda che lo scopo di tale previsione è quello di evitare che un’attività di lavoro dipendente venga in modo artificioso trasformata in attività di lavoro autonomo.
L’attività di lavoro dipendente citata è intesa nell’ambito della normativa italiana e dei contratti di lavoro previsti dall’ordinamento italiano.
In caso di un contratto di lavoro dipendente estero, tale causa ostativa cessa di esistere, non essendovi nessun collegamento tra il territorio dello Stato italiano e i redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.
La contribuente potrà pertanto fatturare e incassare più del 50% del proprio reddito da lavoro autonomo con partita iva all’ex datore di lavoro estero, senza perdere il regime forfettario (flat tax).
Come ottenere la flat tax 5% con un reddito da lavoro dipendente superiore ai €30.000
L’Agenzia risponde positivamente anche al secondo quesito della contribuente, la quale ha percepito più di €30.000 nell’anno precedente come reddito da lavoro dipendente.
Si ricorda infatti che la lettera d-ter del comma 57 sopra citato dispone che non possono avvalersi del regime forfettario:
“i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”
Pertanto, solo se la contribuente terminerà entro il 31/12/2023 il proprio rapporto di lavoro dipendente, la causa di esclusione dal regime non avrà valore ed essa potrà applicare il regime forfettario anche in presenza di redditi da lavoro dipendente superiori al limite di €30.000 (Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023).
Quando la flat tax 5% diventa flat tax 15%
L’interpello in analisi non mette in luce però un aspetto importante legato all’applicazione del regime forfettario. L’Agenzia delle Entrate infatti emette parere favorevole all’adozione del regime, ma non specifica nulla in merito all’aliquota da applicarsi.
Si ricorda infatti che la flat tax prevista per il regime forfettario è pari ad un 15% mentre è possibile ottenere una tassazione ridotta al 5% solo a determinate condizioni.
Una delle condizioni per ottenere la flat tax 5% è che l’attività intrapresa non sia prosecuzione di una attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. È escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Pertanto, nel presupposto che il sopracitato soggetto Alfa prosegua nei confronti dell’ex datore di lavoro estero la medesima attività, tale reddito non potrà essere tassato al 5% ma sarà assoggettato all’aliquota del 15%.
Per maggiori informazioni sull’aliquota da applicare per chi prosegue un’attività precedentemente svolta all’estero, leggi la nostra news a commento dell’Interpello n. 197/2022.
Conclusioni
In estrema sintesi, un soggetto residente all’estero che intende trasferire la propria residenza in Italia può optare per il regime forfettario anche se:
- nell’anno precedente ha avuto un reddito da lavoro dipendente superiore a €30.000, alla condizione che entro il 31 dicembre di quell’anno abbia terminato il contratto di lavoro;
- svolge l’attività sotto forma di lavoro autonomo con partita iva in Italia prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro estero;
- dovrà applicare al reddito percepito un’aliquota pari al 15% (e non del 5%), in quanto l’attività svolta rappresenta prosecuzione di una attività precedentemente svolta come lavoro dipendente. Potrà invece applicare una tassazione pari al 5% nel caso in cui svolga una attività differente.