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Incompatibilità tra il regime impatriati e il regime forfettario

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito l’incompatibilità tra regime per lavoratori impatriati e l’apertura di una posizione IVA con regime forfettario

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L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 460 del 20 settembre 2022 ha stabilito che il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati.

Art. 16 del Decreto Internazionalizzazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 460 del 20 settembre 2022 riguardante la fruizione del “regime speciale per lavoratori impatriati” nell’ipotesi in cui, per effetto dell’applicazione del “regime forfetario” nel primo periodo d’imposta successivo al rientro in Italia, non siano stati conseguiti redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo.

L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Decreto Internazionalizzazione) ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, il regime di favore può essere applicato a quei lavoratori che:

  • trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato;
  • non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • svolgono l’attività lavorativa prevalentemente dal territorio italiano.

L’agevolazione da diritto ad una riduzione dell’imponibile fiscale fino al 30% se si stabilisce la propria residenza in una regione del nord Italia, oppure fino al 10% (con un’esclusione del 90% del reddito prodotto da lavoro) se ci si trasferisce in una regione del sud Italia. Il regime impatriati è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successive.

Inoltre, è possibile richiedere un’estensione nel caso si acquisti un immobile in Italia o si abbia un figlio minore a carico per ulteriori 5 anni, durante i quali la riduzione sarà pari al 50% oppure del 90% nel caso si abbiano 3 figli a carico.

Incompatibilità tra i due regimi in base alla Circolare n. 33/E del 28 Dicembre 2020

In relazione alle disposizioni in commento l’Amministrazione finanziaria ha già fornito gli opportuni chiarimenti con la Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, in particolare, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della soprarichiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisite dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame.

In particolare, per quanto d’interesse in relazione alla fattispecie in esame, la Circolare 33/E ha specificato che il “regime speciale per lavoratori impatriati” risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

Considerazioni relative al “Regime Forfettario”

L’adesione al “regime forfetario” comporta, al contrario, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri “forfetari”, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, sul quale viene poi operata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento.

Con la Circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito che il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.

Conclusioni

In conclusione, il contribuente che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia nel mese di aprile 2022, e abbia optato in relazione all’annualità in corso per il “regime forfetario”, negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2023 al 2026) non potrà fruire del diverso regime di cui all’articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Riferimenti Normativi

Articolo 16 del decreto legislativo n.147 del 14 settembre 2015

Fonte

Circolare n.33/E del 28 dicembre 2020

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