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Redditi da lavoro dipendente corrisposti da società estera a soggetto fiscalmente residente in Italia

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il caso di un residente fiscale in Italia che lavora dall'Italia per un'azienda nei Paesi Bassi.

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Con la risposta a interpello n.124 del 20/01/2023, e ricordando il trattato Italia Paesi bassi contro le doppie imposizioni, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia che lavorano per un datore di lavoro estero.

La richiesta di lavorare dall’Italia per un’azienda nei Paesi Bassi

L’istante dichiara di essere intenzionato a riprendere residenza fiscale in Italia e di svolgere attività lavorativa dal territorio italiano in modalità smart working per una società residente nei Paesi Bassi. Lo stesso chiede all’Agenzia di confermare il trattamento fiscale degli emolumenti erogati dalla società olandese, già tassati alla fonte ai sensi della normativa estera.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate conferma che il dipendente di società estera, che risiede fiscalmente e svolge l’attività lavorativa in smart working in Italia, deve versare le imposte soltanto nel nostro Paese.

Assumendo acriticamente la residenza fiscale del contribuente nel territorio italiano, l’Agenzia richiama l’art. 3, c. 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR), il quale prevede che l’imposta si applichi sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili previsti.

Nel caso specifico, il reddito da lavoro dipendente percepito dal contribuente, soggetto fiscalmente residente in Italia, sarà da assoggettare ad imposizione nel nostro Paese ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 51 del TUIR, che chiariscono la natura del reddito di lavoro dipendente e la sua determinazione.

Il Trattato Italia Paesi bassi contro le doppie imposizioni

Avendo definito la normativa interna applicabile ai redditi in esame, nella risposta si procede a verificare le disposizioni previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi relative alla suddetta categoria di reddito.

L’articolo 15 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi prevede, come regola generale al comma 1, la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente; in tale ipotesi le remunerazioni sono assoggettate ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Il caso in questione conferma la tassazione esclusivamente in Italia

Nel caso presentato dal contribuente i redditi da lavoro dipendente erogati dalla società olandese sono corrisposti ad un residente italiano a fronte di un’attività lavorativa svolta nel nostro Paese; quindi, lo Stato di residenza del beneficiario dei redditi e quello della fonte degli stessi coincidono. Ne consegue che i redditi in esame sono da assoggettare ad imposizione esclusiva in Italia.

Il Trattato Italia Paesi Bassi previene quindi casi di doppia tassazione

Il contribuente dovrà quindi richiedere alle autorità fiscali estere competenti il rimborso della ritenuta alla fonte subita su tali redditi, ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente Convenzione tra l’Italia ed i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni.

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Riferimenti Normativi

Art. 3 del TUIR

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Art. 49 del TUIR

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Art. 51 del TUIR

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Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni

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Risposta n.124 del 20/01/2023

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