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Risolto il conflitto fiscale Italia-Monaco grazie all’Accordo Multilaterale basato sulla Convenzione OCSE 

La Corte Tributaria della Liguria, con la sentenza n. 698 del 1° ottobre 2024, ha risolto un conflitto fiscale tra Italia e Principato di Monaco applicando l’accordo multilaterale basato sulla Convenzione OCSE, riconoscendo la residenza fiscale del ricorrente a Monaco grazie ai criteri internazionali di residenza.

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La sentenza n. 698 del 1° ottobre 2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, si aggiunge a una consolidata giurisprudenza che sottolinea la prevalenza delle convenzioni internazionali in materia fiscale rispetto alle normative nazionali. Questo caso, risolto grazie all’applicazione dell’accordo amministrativo multilaterale tra Italia e Principato di Monaco, basato sulla Convenzione OCSE, conferma l’importanza del diritto internazionale nella gestione dei conflitti fiscali. 

Il caso del ricorrente

Il ricorrente, un lavoratore trasferitosi nel Principato di Monaco nel 2018, aveva chiesto il rimborso di oltre 250.000 euro di IRPEF versata in Italia, sostenendo che la sua residenza fiscale per quell’anno fosse a Monaco. Tuttavia, la tardiva iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) aveva portato l’amministrazione fiscale italiana a considerarlo residente in Italia, tassando i suoi redditi esteri. 

Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dimostrato di aver trasferito il proprio centro degli interessi vitali a Monaco fin da gennaio 2018. Prove come contratti di lavoro, locazione e permanenza continuativa nel Principato hanno permesso di risolvere il conflitto fiscale. 

La sentenza della Corte

La sentenza si è basata sull’articolo 12 dell’accordo amministrativo multilaterale tra Italia e Principato di Monaco, conforme all’articolo 4 del Modello OCSE. Questo articolo stabilisce criteri gerarchici per determinare la residenza fiscale in caso di conflitto

  1. L’abitazione permanente; 
  2. Il centro degli interessi vitali; 
  3. Il soggiorno abituale; 
  4. La nazionalità. 

La Corte ha stabilito che il centro degli interessi vitali del ricorrente era chiaramente a Monaco, dove aveva trasferito la sua attività lavorativa e le relazioni economiche e personali principali. 

Questa decisione si inserisce in una lunga tradizione giurisprudenziale che include sentenze come la n. 1138 del 2009 e la n. 16647 del 2017 della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito che le convenzioni internazionali, una volta ratificate, prevalgono sulle normative interne. La loro natura pattizia e il rispetto degli obblighi internazionali rafforzano il ruolo centrale del diritto internazionale nel garantire equità fiscale. 

Conclusioni

La sentenza della Corte Tributaria della Liguria evidenzia ancora una volta come le convenzioni internazionali rappresentino uno strumento fondamentale per risolvere questioni complesse come la doppia residenza fiscale. Per i contribuenti con interessi transnazionali, essa costituisce un invito a documentare attentamente la propria posizione e a fare affidamento sugli accordi internazionali per tutelare i propri diritti.

Questo caso dimostra, infine, che la certezza del diritto e la collaborazione tra Stati sono pilastri imprescindibili per un sistema fiscale equo e trasparente.

Per maggiori informazioni sulla residenza fiscale in Italia, leggi il nostro articolo sui nuovi criteri per le persone fisiche.

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Riferimenti Normativi

Accordo (con Protocollo) tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Fonte

Art. 2, comma 2, del TUIR in vigore fino al 28/12/2023

Fonte

Sentenza del 01/10/2024 n. 698 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria Sezione/Collegio 2

Fonte

Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 03/12/2008) 19/01/2009, n. 1138

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