Supporto da A&P

Tassazione delle criptovalute: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

Introduzione generale con dettagli su come la Legge di Bilancio 2023 determina nuove caratteristiche di tassazione per le Cripto in Italia.

Indice dei Contenuti

Italy Covid

Siamo in
Italia

Dottori
Commercialisti

Qualità
ISO 9001

Le criptovalute, o valute virtuali, attirano da anni l’attenzione di molte persone. Alcuni possono essere investitori, interessati nell’acquisire le monete virtuali come opportunità di investimento, altri sono attirati dall’idea dell’utilizzo delle monete virtuali come vero e proprio strumento di pagamento alternativo.

Novità – scadenza regolarizzazione Cripto ENTRO il 30 NOVEMBRE 2023

Confermata la scadenza al 30 novembre 2023 per procedere alla regolarizzazione delle cripto-attività (voluntary disclosure).

Tutti i dettagli nel nostro approfondimento sulla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.

Cosa sono e come funzionano le criptovalute?

La tecnologia alla base del funzionamento delle criptovalute è la cosiddetta Blockchain (letteralmente “catena di blocchi”), la quale sfrutta le caratteristiche di una rete digitale di nodi, che si trasferiscono valore attraverso un sistema di algoritmi e regole crittografiche, e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica.

Ciò che ha permesso lo sviluppo, e che consente il trasferimento delle criptovalute, è stata l’infrastruttura tecnologica denominata Distributed Ledger (DLT).

Distributed Ledger (DLT)

Le tecnologie Distributed Ledger (DLT) sono sistemi basati su un registro distribuito, in cui tutti i nodi di una rete possiedono la medesima copia di un database che può essere letto e modificato in modo indipendente dai singoli nodi.

Il sistema di tecnologie dietro al DLT possono variare in base a:

  • Tipologia di rete, che a sua volta può essere:
    • permissioned, che richiede l’accesso con un’autorizzazione da un ente centrale.
    • permissionless, in cui chiunque può accedere senza autorizzazione).
  • Collegato meccanismo del consenso, che può essere più o meno semplice sulla base della tipologia di rete utilizzata, la modalità con cui si raggiunge il consenso (consenso distribuito), ed infine
  • Struttura del registro.

Le criptovalute in Italia

La peculiare natura economica delle “valute virtuali” e della sottostante tecnologia basata su un protocollo diffuso e liberamente accessibile tramite internet, rendono difficile la diretta regolamentazione di questi oggetti.

In Italia, l’esistenza delle valute virtuali è stata riconosciuta inizialmente dal D.lgs. n. 90 del 19 giugno 2017 (art. 1, comma 2, lett. q) il quale ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015 in tema di antiriciclaggio ma, come noto, non esisteva fino ad oggi una specifica normativa fiscale in tema di redditi derivanti da criptovalute.

La disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto-attività è stata solo recentemente introdotta nell’ordinamento nazionale con la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147 L. 197/2022).

Come vengono tassate le criptovalute in Italia?

Ai fini Irpef viene prevista la tassazione delle plusvalenze o altri redditi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

In relazione alle valute virtuali e alle attività di mining, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito chiarimenti in merito al trattamento del mining ai fini IVA ed IRAP.

Cessione a titolo oneroso delle criptovalute

L’articolo 1, comma 126 della legge 197/2022 inserisce all’ articolo 68 del T.U.I.R. il comma 9-bis e definisce la base imponibile per la plusvalenza come

la differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto sostenuto.

Le plusvalenze dovranno quindi essere sommate algebricamente alle relative minusvalenze e, per effetto della novella normativa, saranno dunque tassate al 26% solamente se superano i 2.000 Euro nel periodo di imposta.

Viene introdotta la possibilità di scorporare integralmente le minusvalenze, solo se di importi superiori a 2.000 Euro, dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, fino al quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione delle minusvalenze, a patto che siano indicate nella dichiarazione dei redditi.

È prevista inoltre la possibilità di ottenere il riconoscimento delle minusvalenze realizzate fino all’entrata in vigore della nuova disposizione normativa, determinate con i criteri di cui alle lett. c-ter) e c-quater) dell’articolo 67, comma 1, Tuir in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Permuta delle criptovalute

Per quanto concerne i redditi realizzati mediante permuta, viene esplicitamente esclusa la rilevanza delle operazioni di permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Come si legge nella bozza di relazione illustrativa, assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una crypto currency in Euro o in valuta estera.

Detenzione delle criptovalute

Nulla invece viene chiarito in merito all’imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla mera detenzione di cripto-attività.

Risparmio gestito e amministrato

Il legislatore, si dedica anche al trattamento fiscale delle plusvalenze nel caso in cui le cripto-attività siano detenute in custodia, amministrazione o deposito presso determinati soggetti qualificati, a tale scopo individuati dal legislatore, i quali applicheranno l’aliquota del 26%, sulle singole operazioni, in veste di sostituti di imposta.

In questo ultimo caso, l’imposta medesima dovrà essere calcolata solo sulla base della pertinente documentazione e non in base ad una dichiarazione sostitutiva che ne attesti i dati.

Inoltre, il trasferimento delle cripto-attività a soggetti terzi per la semplice custodia, a meno che non sia avvenuto per successione o donazione, viene considerato come una cessione a titolo oneroso, assumendo quindi rilevanza fiscale.

Monitoraggio fiscale e imposta di bollo

La norma estende le imposte di cui all’articolo 13 della Tariffa, Parte I, Dpr 642/1972 anche alle cripto-attività, introducendo l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annui da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi, al valore finale delle cripto-attività.

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 per le criptovalute in Italia

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un nuovo sistema di tassazione delle criptovalute, prevedendo inoltre una sanatoria per mettere in regola guadagni mai dichiarati al fisco.

L’articolo 1, comma 126 della legge 197/2022 inserisce all’articolo 67, comma 1 T.U.I.R. la lettera c-sexies definendo le “cripto-attività” come:

una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni

andando a colmare il vuoto normativo fino ad oggi esistente in materia.

Se in precedenza si ricorreva alla parola criptovalute, limitandosi a coin e token, con “cripto-attività” si estende il perimetro di tassazione a qualsiasi tipologia di asset digitale rientrante nella definizione, come ad esempio i Non-Fungible Token (NFT).

La legge introduce inoltre una specifica soglia di esclusione, pari a euro 2.000 per anno di imposta, al di sotto della quale i proventi inerenti alle criptovalute non subiranno alcuna tassazione.

Il legislatore ha voluto quindi ricomprendere le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività sotto la macrocategoria dei redditi diversi; principio per certi versi desumibile nell’Interpello n. 788/2021 nel quale è precisato che le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente (si rimanda anche alla Risoluzione Ministeriale n. 72/E del 2016).

Rideterminazione del valore di acquisto

Un’importante novità è stata introdotta dall’Art. 1 comma 133 della novella Legge di Bilancio 2023 in merito alla possibilità di rideterminazione del valore delle cripto-attività.

Nello specifico:

per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

Più specificatamente, la nuova disciplina legislativa concede la possibilità di rivalutare il valore di acquisto al 1° gennaio 2023 di un importo pari al valore che la cripto aveva a quella data, versando un‘imposta sostitutiva del 14% per ciascuna cripto-attività detenuta.

L’imposta deve essere calcolata sul valore normale dell’intera quantità delle cripto-attività detenute all’01/01/2023 e dovrà essere versata:

  • entro il 30 giugno 2023 in un’unica soluzione o
  • in 3 rate annuali di pari importo a partire dal 30 giugno 2023. Dopo la prima rata – che potrà essere versata a partire dal 30 giugno – sull’importo delle successive dovranno essere corrisposti gli interessi in misura del 3% annuo.

Il valore così “affrancato” non potrà però essere utilizzato per l’emersione di minusvalenze “riportabili” ai sensi delle nuove disposizioni.

Criptovalute e dichiarazione dei redditi in Italia

Ulteriore importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è stato il riconoscimento della possibilità ai contribuenti che non hanno indicato nella precedente dichiarazione dei redditi – Modello Redditi PF 2022, anno 2021 – la detenzione delle cripto-attività (quadro RW) ovvero i redditi derivanti dalle stesse (quadro RT), di far emergere tali attività.

La regolarizzazione sarà resa possibile tramite la presentazione, da parte del contribuente, di una apposita dichiarazione con la quale far emergere tali attività e relativi redditi. Tale documento, sarà approvato con un provvedimento del direttore delle Entrate. Al momento siamo ancora in attesa della pubblicazione.

Il legislatore definisce quindi le imposte e le somme applicabili per la regolarizzazione delle cripto-attività a seconda che siano stati o meno prodotti redditi:

  1. Coloro che, nel periodo di riferimento, abbiano conseguito redditi derivanti dalle cripto-attività oggetto di regolarizzazione, potranno ravvedere la loro posizione presentando la menzionata dichiarazione e pagando una Imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo e una ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno, sul valore delle attività non dichiarate a titolo di sanzioni e interessi.
  2. Nel caso in cui sia stata omessa solo l’indicazione nel quadro RW, e non si siano conseguiti redditi, il legislatore prevede l’applicazione dello 0,5% per ciascun anno.

Non sarà possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le attività di staking di criptovalute sono da considerarsi redditi di capitale, da riportare nel quadro RL del “Modello Redditi”.

Riferimenti Normativi

Ottieni un preventivo gratuito

Non perderti gli ultimi aggiornamenti

Ricevi aggiornamenti gratuiti dai nostri Esperti su immigrazione, diritto del lavoro, tassazione e altro ancora.