In data 3 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n.123, relativa al trattamento fiscale di una plusvalenza realizzata da un Contribuente non residente, a seguito della cessione della sua partecipazione detenuta in una società italiana. Il Contribuente ha cittadinanza italiana e statunitense, è iscritto all’AIRE, ma residente e assunto negli Stati Uniti.
In virtù dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, si considerano prodotti in Italia da non residenti:
“i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”
Sono presenti delle eccezioni, indicate espressamente nella medesima lettera.
La Convenzione Italia-Stati Uniti e le conclusioni dell’Agenzia
La normativa interna, tuttavia, deve essere coordinata con il diritto internazionale, la cui prevalenza è pacificamente riconosciuta nell’ordinamento italiano.
Pertanto, anche alla luce della precedente Risposta ad interpello del 20 marzo 2022, n. 135, avente ad oggetto la Convenzione Italia-Belgio, trova applicazione l’articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni. Tale articolo tratta proprio le plusvalenze da cessione di partecipazioni.
Richiamando i chiarimenti forniti dal Commentario al paragrafo 5 dell’articolo 13 del Modello OCSE, nella versione approvata nel 2017, l’Agenzia conclude che la plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni sia imponibile soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente, nel caso di specie gli Stati Uniti.