La corte di cassazione ha ritenuto fondate le ragioni del contribuente ritenendo che, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione integrativa per correggere errori e/o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito, un maggior debito d’imposta o di un minor credito, ciò non precludesse al contribuente la possibilità di veder riconosciuto il proprio credito.
In conclusione, la corte spiega che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini della dichiarazione integrativa, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria e che spetta sempre al contribuente che “ritratta” la propria dichiarazione provare in giudizio il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria, e dunque, l’effettività del credito vantato.
Ordinanza del 30/06/2021 n. 18405
Corte di cassazione.