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Trasferimento di denaro da padre a figlio/a: onere della prova

Per ingiustificate operazioni di accredito di somme di denaro sul conto corrente del contribuente

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Premesso che i movimenti bancari possono essere utilizzati quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli art. 32 del DPR n. 600/1973, sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, grava sul contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.

Il caso in oggetto: trasferimento di denaro da padre a figli

Nella causa di cui alla Sentenza n. 773 – Commissione Trib. Reg. Piemonte – l’Ufficio riteneva ingiustificate alcune operazioni di accredito di somme di denaro pervenute sul conto corrente della contribuente ed applicava la conseguente presunzione che si trattasse di redditi non denunciati. Nello specifico caso la contribuente (figlia) obiettava la tesi dell’ufficio dichiarando le somme quali liberalità erogate da padre.

Il ricorso non veniva accolto per mancanza o insufficienza di documentazione probatoria in quanto, il bonifico ricevuto non proveniva da conto corrente intestato al padre, ma da rapporto bancario intestato al fratello sul quale il padre aveva postere di operare, recava inoltre come causale l’indicazione di “restituzione”, evidentemente incompatibile con la sua qualificazione come liberalità ed infine la contribuente stessa dimostrata esistenza di complessi sottostanti la natura del movimento bancario facenti capo a diverse società a ristretta base familiare.

Onere della prova da parte del contribuente

Come in precedenza detto, nel caso in cui l’ufficio impugni un trasferimento di somme di denaro sul conto corrente tra famigliari, presumendo si tratti di redditi non denunciati, l’onere della prova per confutare la presunzione di legge spetta al contribuente stesso dimostrando l’inesistenza dei presupposti oppure che si tratti di redditi esenti da tassazione tramite qualunque documentazione idonea, inerente ai movimenti bancari, concordante con la presunzione e cronologicamente precedente all’impugnazione.

Pertanto, si ribadisce le operazioni della fattispecie di liberalità famigliare essere supportate da documentazione idonea e tale da ricondurle inequivocabilmente a liberalità tra famigliari.

Le movimentazioni di denaro dovranno avvenire attraverso metodi tracciati, preferibilmente con bonifico bancario proveniente da conto corrente intestato direttamente al soggetto erogatore ed accreditarsi sul conto corrente intestato direttamente al famigliare beneficiario. Si aggiunge in questa sede che per perfezionare una liberalità non di modico valore, valutata in relazione alle condizioni economiche del donante occorre inoltre siglare atto scritto di donazione alla presenza di un notaio e versare le correlate imposte

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