In tema di detrazioni di imposta, la circolare determina le modalità applicative definendo per i redditi di lavoro dipendente e pensione un duplice criterio di computo:
Queste ulteriori detrazioni dovranno essere immediatamente riconosciute dai sostituti d’imposta e si specifica che non devono essere considerati nel computo i giorni di assenza ingiustificata originati dalla violazione dell’obbligo di possesso del green pass. Si riporta inoltre la modifica alle detrazioni sui redditi di lavoro autonomo e diversi.
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L’articolo 13, comma 1, prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) – e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
Ai sensi del comma 1.1 dell’articolo 13 del TUIR, se il reddito complessivo è superiore a €25.000 ma non a €35.000, la detrazione spettante ai sensi del menzionato comma 1 è aumentata di un importo pari a €65,00. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.
Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di €65,00 sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.
Pertanto, rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:
Si fa presente che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19; ciò in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa:
REDDITO COMPLESSIVO | MISURA DELLA DETRAZIONE |
Reddito complessivo non superiore a €15.000 | €1.880 (in ogni caso non inferiore a €690 o, se a tempo determinato, a €1.380) |
Reddito complessivo superiore ai €15.000 e fino a €28.000 | 1.910 + 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)] |
Reddito complessivo superiore a €28.000 e fino a €50.000 | 1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)] |
Reddito complessivo superiore a €50.000 | Nessuna detrazione |
L’importo della detrazione va aumentato di €65,00 per i redditi complessivi superiori a €25.000 e fino a €35.000.
L’articolo 13, comma 3, dispone che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del medesimo articolo 13, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
Ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 13 del TUIR, se il reddito complessivo è superiore a €25.000 ma non a €29.000, la detrazione spettante ai sensi del citato comma 3 è aumentata di un importo pari a €50,00. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell’anno 2022 .
Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di €50,00 sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.
Pertanto, rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di pensione in vigore dal 1° gennaio 2022:
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa.
REDDITO COMPLESSIVO | MISURA DELLA DETRAZIONE |
Reddito complessivo non superiore a €8.500 | €1.955 (in ogni caso non inferiore a €713) |
Reddito complessivo superiore a €8.500 e fino a €28.000 | 700 + 1.255 x [(28.000-reddito complessivo)/19.500)] |
Reddito complessivo superiore a €28.000 e fino a €50.000 | 700 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000] |
Reddito complessivo superiore a €50.000 | Nessuna detrazione |
L’importo della detrazione va aumentato di €50,00 per i redditi complessivi da €25.001 a €29.000.
L’articolo 13, comma 5, prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) – ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili – 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR13, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai precedenti commi del medesimo articolo 13, pari a:
Ai sensi del comma 5-ter dell’articolo 13 del TUIR, se il reddito complessivo è superiore a €11.000 ma non a €17.000, la detrazione spettante ai sensi del suindicato comma 5 è aumentata di un importo pari a €50,00. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell’anno 2022.
Pertanto, rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e altri redditi in vigore dal 1° gennaio 2022:
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa.
REDDITO COMPLESSIVO | MISURA DELLA DETRAZIONE |
Reddito complessivo non superiore a €5.500 | €1.265 |
Reddito complessivo superiore a €5.500 e fino a €28.000 | 500 + 765 x [(28.000-reddito complessivo)/22.500)] |
Reddito complessivo superiore a €28.000 e fino a €50.000 | 500 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000] |
Reddito complessivo superiore a €50.000 | Nessuna detrazione |
L’importo della detrazione va aumentato di €50,00 per i redditi complessivi superiori a €11.000 ma non a €17.000.
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