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Legge di Bilancio: modifiche alle detrazioni di imposta in vigore dall’anno 2022

L'Agenzia delle Entrate comunica le prime delucidazioni sulle novità in tema di Irpef introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (tratto da circolare Agenzia delle Entrate n°4 del 18 febbraio 2022)

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In tema di detrazioni di imposta, la circolare determina le modalità applicative definendo per i redditi di lavoro dipendente e pensione un duplice criterio di computo:

  1. da un lato le detrazioni «base» di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 13 del Tuir, che devono essere rapportate rispettivamente al periodo di lavoro o di godimento della pensione nel corso dell’anno;
  2. dall’altro le nuove detrazioni «aggiuntive», previste nella misura di €65,00 per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra €25.001 e €35.000 e di €50,00 per i pensionati con redditi compresi tra €25.001 e €29.000, che possono essere godute senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro o di pensione.

Queste ulteriori detrazioni dovranno essere immediatamente riconosciute dai sostituti d’imposta e si specifica che non devono essere considerati nel computo i giorni di assenza ingiustificata originati dalla violazione dell’obbligo di possesso del green pass. Si riporta inoltre la modifica alle detrazioni sui redditi di lavoro autonomo e diversi.

Detrazioni redditi da lavoro dipendente

L’articolo 13, comma 1, prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) – e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

  1. €1.880, se il reddito complessivo non supera €15.000; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a €690,00; per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a €1.380; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
  2. €1.910, aumentata del prodotto tra €1.190 e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e €13.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a €15.000 ma non a €28.000;
  3. €1.910, se il reddito complessivo è superiore a €28.000 ma non a €50.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di €50.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di €22.000.

Ai sensi del comma 1.1 dell’articolo 13 del TUIR, se il reddito complessivo è superiore a €25.000 ma non a €35.000, la detrazione spettante ai sensi del menzionato comma 1 è aumentata di un importo pari a €65,00. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.

Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di €65,00 sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.

Pertanto, rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:

  • amplia, da €8.000 a €15.000, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di €1.880 (rimasta invariata);
  • estende la misura della detrazione base, che passa da €978 a €1.910, per la seconda soglia di reddito (superiore a €15.000 ma non a €28.000); viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale da €902 a €1.190 e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; pertanto, tale quota ulteriore è pari a €1.190 per un reddito pari a €15.001 e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i €28.000;
  • riduce da €55.000 a €50.000 la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da €978 a €1.910; essa ammonta a €1.910 per redditi pari a €28.001 e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei €50.000;
  • prevede un aumento di €65,00 della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a €25.000 ma non a €35.000.

Si fa presente che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19; ciò in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa:

REDDITO COMPLESSIVO MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a
€15.000
€1.880 (in ogni caso non inferiore a €690 o, se a tempo determinato, a €1.380)
Reddito complessivo superiore ai €15.000 e fino a €28.000 1.910 + 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]
Reddito complessivo superiore a €28.000 e fino a €50.000 1.910 x [(50.000-reddito
complessivo)/22.000)]
Reddito complessivo superiore a €50.000 Nessuna detrazione

L’importo della detrazione va aumentato di €65,00 per i redditi complessivi superiori a €25.000 e fino a €35.000.

Detrazione redditi da pensione

L’articolo 13, comma 3, dispone che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del medesimo articolo 13, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:

  1. €1.955, se il reddito complessivo non supera €8.500; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a €713; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
  2. €700, aumentata del prodotto fra €1.255 e l’importo corrispondente al rapporto fra €28.000, diminuito del reddito complessivo, e €19.500, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a €8.500 ma non a €28.000;
  3. €700, se il reddito complessivo è superiore a €28.000 ma non a €50.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di €50.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di €22.000.

Ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 13 del TUIR, se il reddito complessivo è superiore a €25.000 ma non a €29.000, la detrazione spettante ai sensi del citato comma 3 è aumentata di un importo pari a €50,00. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell’anno 2022 .

Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di €50,00 sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.

Pertanto, rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di pensione in vigore dal 1° gennaio 2022:

  • amplia la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, che viene elevata da €8.000 a €8.500; per tale soglia la detrazione viene innalzata da €1.880 a €1.955, con una misura minima di detrazione pari a €713;
  • estende la seconda soglia di reddito da €15.000 a €28.000; per tale soglia, si riduce da €1.297 a €700 la detrazione base e si modifica il calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale (da €583 a €1.255) e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; tale quota ulteriore è, quindi, uguale a €1.255 per un reddito pari a €8.501 e decresce, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i €28.000;
  • riduce da €55.000 a €50.000 la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione; la base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a €28.000 e fino a €50.000 si abbassa da €1.297 a €700; la detrazione è di €700 per redditi pari a €28.001 e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei €50.000;
  • prevede uno specifico aumento della detrazione, pari a €50,00, nella fascia di reddito superiore a €25.000 ma non a €29.000.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa.

REDDITO COMPLESSIVO MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a
€8.500
€1.955 (in ogni caso non inferiore a €713)
Reddito complessivo superiore a €8.500 e fino a €28.000 700 + 1.255 x [(28.000-reddito complessivo)/19.500)]
Reddito complessivo superiore a €28.000 e fino a €50.000 700 x [(50.000-reddito
complessivo)/22.000]
Reddito complessivo superiore a €50.000 Nessuna detrazione

L’importo della detrazione va aumentato di €50,00 per i redditi complessivi da €25.001 a €29.000.

Detrazioni redditi da lavoro autonomo ed altri redditi

L’articolo 13, comma 5, prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) – ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili – 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR13, spetta
una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai precedenti commi del medesimo articolo 13, pari a:

  1. €1.265, se il reddito complessivo non supera €5.500;
  2. €500, aumentata del prodotto fra €765 e l’importo corrispondente al rapporto fra €28.000, diminuito del reddito complessivo, e €22.500, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a €5.500 ma non a €28.000;
  3. €500, se il reddito complessivo è superiore a €28.000 ma non a €50.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di €50.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di €22.000. In tal caso, la detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.

Ai sensi del comma 5-ter dell’articolo 13 del TUIR, se il reddito complessivo è superiore a €11.000 ma non a €17.000, la detrazione spettante ai sensi del suindicato comma 5 è aumentata di un importo pari a €50,00. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell’anno 2022.

Pertanto, rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e altri redditi in vigore dal 1° gennaio 2022:

  • amplia da €1.104 a €1.265 la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da €4.800 a €5.500;
  • introduce una ulteriore soglia di reddito – superiore a €5.500 ma non a €28.000 – con una detrazione di €500, aumentata di una somma pari a €765 per un reddito di €5.501, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei €28.000;
  • rimodula l’ultima soglia di reddito, ora superiore a €28.000 ma non a €50.000; per tale ultima soglia, la detrazione spetta nell’importo massimo di €500 per un reddito pari a €28.001, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i €50.000;
  • prevede un aumento della detrazione di un importo pari a €50,00 per la fascia di reddito superiore a €11.000 ma non a €17.000.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa.

REDDITO COMPLESSIVO MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a
€5.500
€1.265
Reddito complessivo superiore a €5.500 e fino a €28.000 500 + 765 x [(28.000-reddito
complessivo)/22.500)]
Reddito complessivo superiore a €28.000 e fino a €50.000 500 x [(50.000-reddito
complessivo)/22.000]
Reddito complessivo superiore a €50.000 Nessuna detrazione

L’importo della detrazione va aumentato di €50,00 per i redditi complessivi superiori a €11.000 ma non a €17.000.

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