Con la risposta n.154/2024 l’Agenzia delle entrate si è espressa sul quesito posto da un fondo pensione in merito all’assenza di oneri di comunicazione per i dipendenti in caso di contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato.
Cosa dice la normativa
Secondo l’articolo 1, comma 184-bis, della legge 208/2015 i contributi alla previdenza complementare versati in sostituzione del premio di risultato non concorrono al raggiungimento del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo (pari a €5.164,57) e la parte della prestazione pensionistica a essi riferibile non sconterà imposizione sul reddito.
La circolare 5/E/2018 aveva chiarito che il lavoratore entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono versati alla forma di previdenza complementare deve comunicare l’eventuale ammontare di contributi non dedotti e l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale. Tutto ciò per fare in modo che il fondo sia in possesso delle informazioni necessarie per determinare i contributi che concorreranno alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.
L’istante cita inoltre la risoluzione n.55/E del 25 settembre 2020 in cui l’Agenzia si esprimeva in merito all’utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale. Veniva precisato che,
«considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest’ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità».
Conclusioni
Secondo l’istante non esistono oneri di comunicazione in capo ai dipendenti anche nel caso di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale, perché tali comunicazioni sono già effettuate dal datore di lavoro.
L’Agenzia aderisce alla soluzione proposta dall’istante ritenendo che nell’ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere alla comunicazione al posto del dipendente, quest’ultimo possa ritenersi esonerato da detto obbligo.