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Trattamento fiscale reddito di lavoro dipendente percepito da non residente che svolge il proprio lavoro in Italia ed in smartworking

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Con la risposta n. 626 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 settembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente percepito da un soggetto non residente che, a causa dell’emergenza epidemiologica, svolge attività lavorativa in Italia ed in smart working per una società estera.

Applicabilità della doppia tassazione

Il reddito di lavoro dipendente prodotto da un soggetto italiano residente all’estero che, a causa dell’emergenza Covid, ha svolto la propria attività lavorativa in Italia in modalità Smart working per più di 183 giorni, deve essere tassato in entrambi gli Stati e la doppia imposizione sarà risolta con il riconoscimento da parte dello Stato estero di un credito di imposta.

L’articolo 3 comma 1 del TUIR prevede che la tassazione dei soggetti non residenti per quei redditi prodotti nel territorio italiano. Questi ultimi sono individuati a norma dell’articolo 23 comma 1 lettera c) del TUIR nel quale viene stabilito che vengono considerati prodotti in Italia “i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato”. Occorre anche considerare ciò che viene stabilito dall’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato estero in cui si dispone che la tassazione esclusiva nello Stato di residenza per i redditi di lavoro dipendente a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato; in questo caso, i redditi sono assoggettati ad imposizione in entrambi gli Stati.

L’importanza d’individuare il luogo di prestazione di lavoro

L’Agenzia delle Entrate sottolinea, inoltre, l’importanza di individuare il luogo di prestazione dell’attività lavorativa soprattutto quando questa viene svolta in modalità telelavoro. A questo proposito viene richiamato l’articolo 15, paragrafo 1 del modello OCSE nel quale si attesta che per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, occorrerebbe considerare il luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando svolge l’attività per cui viene remunerato.

In conclusione, il reddito percepito dalla persona residente all’estero per l’attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020 rileva fiscalmente anche in Italia ai sensi degli articoli 49 e 51 del TUIR.

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