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Determinate le retribuzioni convenzionali per il 2024 dei dipendenti che svolgono attività all’estero

Stabilite le retribuzioni convenzionali per il 2024, applicabili ai dipendenti che prestano attività all’estero.

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Con la pubblicazione, nella G.U. 19 marzo 2024, n. 66, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 marzo 2024, sono state stabilite le retribuzioni convenzionali 2024 applicabili ai lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato all’estero.

Le nuove tabelle sostituiscono le retribuzioni convenzionali dell’anno 2023

Le tabelle allegate al Decreto stabiliscono, per ciascun settore, e a decorrere dal periodo di paga dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo: 

  • Delle imposte sul reddito di lavoro dipendente qualora si verifichino le condizioni previste dall’articolo 51, comma 8-bis TUIR; 
  • Dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non convenzionati o convenzionati, in relazione alle assicurazioni non contemplate nell’accordo, in applicazione del DL 317/87.

Determinazione della retribuzione convenzionale

La retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base della fascia di retribuzione nazionale corrispondente per tutti quei settori per cui sono previste fasce di retribuzione.

Al riguardo, si richiama il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. la circolare n. 72 del 21 marzo 1990). Secondo tale parere, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici. Successivamente, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. 

In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro o trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili per 26 giornate.

Inoltre, sulle retribuzioni convenzionali deve essere liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rientrati in Italia. 

Regolarizzazioni contributive 

Non è stata ancora pubblicata dall’INPS la consueta circolare sulla determinazione delle retribuzioni convenzionali e le regolarizzazioni contributive.  

Secondo quanto disposto per l’anno precedente, i datori di lavoro che per i mesi precedenti la pubblicazione hanno operato il calcolo dei contributi sulla base delle retribuzioni convenzionali per l’anno anteriore, possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della suddetta circolare. 

Attendiamo la pubblicazione della circolare per conferma delle disposizioni applicabili nel 2024. 

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Riferimenti Normativi

Decreto del 6 marzo 2024

Fonte

Articolo 51, comma 8-bis del TUIR

Fonte

DL 317/87

Fonte

Circolare n. 72 del 21 marzo 1990

Fonte

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