L’agenzia delle Entrate, con risposta n. 54 del 31 gennaio 2022 ha chiarito che, per poter applicare le retribuzioni convenzionali in caso di lavoro dipendente all’estero, la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente, costituisce motivo ostativo all’applicazione del regime.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
Le modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente sono disciplinate all’art. 51 del TUIR. Il comma 8-bis del presente articolo stabilisce che, in deroga a quanto stabilito dai commi 1-8, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di coloro che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Le condizioni che regolano le attività lavorative all’estero
L’Agenzia delle Entrate richiama le condizioni affinché la disciplina del citato art. 51 comma 8-bis trovi applicazione:
- il lavoratore, operante all’estero, deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale;
- l’attività lavorativa deve essere svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
- l’attività lavorativa svolta all’estero deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero;
- il lavoratore nell’arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, essendo l’istante dipendente di un’associazione estera senza scopo di lucro, non potranno applicarsi le retribuzioni convenzionali in quanto il settore economico di riferimento non è tra quelli espressamente previsti dal decreto ministeriale.