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Smartworking e Applicazione delle Retribuzioni Convenzionali

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle retribuzioni convenzionali per lavoratori che lavorano in modalità agile.

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Chiarimenti in merito all’applicazione delle retribuzioni convenzionali per lavoratori che lavorano in modalità agile.

A seguito della risposta n. 345 del 17.05.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle retribuzioni convenzionali per lavoratori che lavorano in modalità lavoro agile.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le retribuzioni convenzionali (ex articolo 51, comma 8-bis TUIR) non possono essere applicate ai lavoratori distaccati all’estero che, a seguito della pandemia globale, hanno svolto e svolgono l’attività lavorativa in Italia in modalità smartworking. Troverà invece applicazione la normale modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente previste dai commi da 1 a 8 dell’articolo 51 del TUIR.

Applicazione del Regime Fiscale

L’Agenzia ha inoltre precisato che le linee guida OCSE e le disposizioni all’interno degli Accordi amichevoli tra l’Italia e gli altri Stati non possono essere utilizzati per interpretare l’articolo 51, comma 8-bis del TUIR. Infatti, il regime fiscale previsto dal comma 8-bis trova applicazione se:

  • L’attività lavorativa viene svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
  • L’attività lavorativa deve essere interamente svolta all’estero;
  • Il lavoratore deve soggiornare all’estero per più di 183 giorni. Si ricorda che i giorni di ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi concorrono alla determinazione della retribuzione dello Stato in cui viene svolta prevalentemente l’attività lavorativa.

In conclusione, qualora non fosse rispettato il requisito della presenza fisica, la retribuzione convenzionale dovrà essere riproporzionata e il reddito di lavoro dipendente rideterminato.

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