L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 294 del 24/05/2022, ha precisato che il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei trasferiti all’estero (c.d. transferred employees) per l’acquisto dei laptop/tablet non costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, cv. 2, lett. f-bis) del TUIR.
L’art.51 del TUIR e il principio di onnicomprensività
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
La predetta disposizione sancisce il c.d. principio di onnicomprensività nel concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante in forza del quale sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, ovvero da terzi costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Eccezioni al principio
Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al suddetto principio, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. In particolare, il comma 2 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro:
-«l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100» [articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir];
-«le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari» [articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir].
Nella risoluzione 27 maggio 2021, n. 37/E è stato chiarito che non concorre al reddito di lavoro dipendente il rimborso erogato dal datore di lavoro per le spese sostenute dal dipendente per l’acquisto del pc, laptop e tablet quali strumenti necessari, previsti dai regolamenti di istituto, per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, ovvero per garantire la frequenza nella cd. “classe virtuale” e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.
Riguardo alla categoria dei dipendenti, come specificato nella risoluzione n. 378/2007, ne fanno parte anche gli “expatriates” o “assignees”, cioè i lavoratori trasferiti o assegnati all’estero. Per analogia, quindi, devono essere compresi in tale categoria anche i “transferred employees” del caso in esame.
La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con risposta 294 del 24 maggio 2022
Alla luce del quadro normativo e di prassi delineato, l’Agenzia ha quindi ritenuto che il rimborso da parte del datore di lavoro istante delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei “transferred employees”, per l’acquisto di laptop/tablet non costituisca reddito di lavoro dipendente. Parimenti sarà escluso dal reddito anche il rimborso dell’eventuale costo di iscrizione per il test d’ingresso per l’iscrizione all’istituto scolastico.