Con la risposta a interpello n. 278 del 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessione del credito IVA da parte di soggetti residenti in paesi extra-UE.
La disciplina dei rimborsi IVA transfrontalieri
I rimborsi IVA transfrontalieri sono diversamente disciplinati a seconda che il richiedente sia un soggetto passivo appartenente ad uno dei paesi dell’Unione Europea, o un soggetto passivo extra-UE. In particolare, per i primi la disciplina di riferimento è rinvenibile nell’art. 38-bis2 del decreto IVA, che prevede l’utilizzo di un “portale europeo” e, soprattutto, consente all’operatore comunitario di chiedere il rimborso tramite la propria Amministrazione fiscale; per i secondi la disciplina è contenuta nel successivo articolo 38-ter.
Per i soggetti residenti nell’Unione, la procedura di richiesta di rimborso risulta quindi semplificata, in quanto possono richiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia sugli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività, purché detraibile, presentando una richiesta all’Amministrazione competente, senza necessità di identificarsi in Italia, né di dover assolvere gli obblighi fiscali come i soggetti residenti.
Tale procedura, tuttavia, opera a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza dell’operatore economico; è, dunque, necessario che lo Stato estero cui appartiene il richiedente assicuri lo stesso trattamento agli operatori economici italiani, i quali possono ottenere il rimborso dell’IVA assolta in detto Stato, per l’acquisto di beni e/o servizi.
Attualmente le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera.
La cessione del credito IVA secondo l’art. 5, comma 4-ter, D.L. n. 70/1988
Quanto alla possibilità per un soggetto passivo di cedere il proprio credito IVA, la stessa, sempre negata in passato, è stata implicitamente riconosciuta dal legislatore attraverso la previsione recata dall’art. 5, comma 4-ter, D.L. n. 70/1988, secondo cui in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma dal suddetto articolo fino a quando l’accertamento sia definitivo.
Quindi ai fini fiscali, poteva essere oggetto di cessione solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA, sempre che sia stato chiesto a rimborso.
La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 278 del 19 maggio 2022
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 278 del 19 maggio 2022, ha sottolineato che, come chiarito dalla circolare del 13 febbraio 2006, n. 6/E, risposta 12.4, per “credito risultante dalla dichiarazione annuale” deve intendersi quello indicato nella dichiarazione annuale IVA e, pertanto, solo tali crediti sono suscettibili di cessione.
Dal momento che il legislatore non ha inserito alcun richiamo ai rimborsi IVA eseguiti nei confronti dei soggetti non residenti nell’Unione europea, e che lo stesso art. 38-ter del decreto IVA e il D.M. 20 maggio 1982, n. 2672 (recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 38-ter) non recano alcuna indicazione in merito alla possibilità di cedere a terzi il credito IVA chiesto a rimborso, l’Agenzia ritiene che attualmente solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA annuale o infrannuale (modello IVA TR) può essere oggetto di cessione.