Il 28 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 231/2024, fornendo indicazioni sul trattamento fiscale delle borse di studio erogate dai datori di lavoro ai figli dei propri dipendenti.
Questo interpello chiarisce l’applicabilità dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Stabilisce infatti quando tali somme siano escluse dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti e quali sono gli obblighi di conservazione del soggetto erogante.
Il quesito dell’istante
L’istante ha esposto l’intenzione di erogare delle borse di studio, destinate ai figli dei dipendenti, sulla base di meriti scolastici o accademici. Le borse, che riguardano sia il livello scolastico che universitario, prevedono requisiti di eccellenza come alte votazioni e il superamento degli esami. L’ente richiedente ha quindi chiesto di confermare la possibilità di applicare la detassazione alle somme erogate ai sensi del dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR e se fosse necessario che i dipendenti presentino documentazione comprovante l’utilizzo delle somme per finalità educative.
La risposta dell’Agenzia
Come di consueto, nella sua risposta l’Agenzia richiama la normativa e la prassi di riferimento sull’argomento.
Secondo l’articolo 51, comma 1, del TUIR, costituisce reddito imponibile qualsiasi somma o valore percepito dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro. Tuttavia, il comma 2, lettera f-bis, introduce un’esenzione per “somme, servizi e prestazioni erogati per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione”.
L’Agenzia inoltre richiama la Circolare n. 238/E del 2000 dove si chiarisce che rientrano tra le spese educative esenti:
- rette scolastiche;
- tasse universitarie;
- libri di testo; e
- premi per meriti scolastici.
Inoltre, viene richiamata la Circolare n. 28/E del 2016, dove si specifica che tali somme possono essere erogate sia direttamente sia come rimborsi, a condizione che siano documentate per finalità educative.
Le conclusioni dell’Agenzia
In merito al caso in discussione, l’Agenzia chiarisce quanto segue:
- Esenzione dal reddito imponibile: L’Agenzia ha confermato che le borse di studio destinate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza scolastica o universitaria rientrano nella previsione della lettera f-bis. Di conseguenza, tali somme non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
- Documentazione non necessaria: Diversamente da altri benefit educativi, non è necessario che i dipendenti forniscano documentazione attestante l’utilizzo delle somme, in quanto queste borse non sono destinate a coprire spese specifiche, ma a incentivare il merito accademico.
Con la Risposta n. 231/2024 l’Agenzia offre quindi un riferimento chiaro per i datori di lavoro che desiderano promuovere il merito accademico tra i figli dei propri dipendenti. Questa interpretazione consolida l’approccio inclusivo del sistema fiscale italiano, che riconosce e incentiva l’istruzione come strumento di crescita e sviluppo.