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Rimborso IVA in caso di cessioni di beni facilitate da interfacce elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, con risposta del 21 aprile 2022 n. 205, ha chiarito che le compravendite di beni effettuate dalla sede italiana di un soggetto inglese non rientrano nella speciale disciplina delle “cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 205 del 21 aprile 2022 in tema di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche e rimborso IVA.

La nuova disciplina introdotta dal Dlgs. N. 83/2021

Il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, nel recepire gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, ha recato nel nostro ordinamento molteplici novità. Tra di esse si annovera l’introduzione dell’articolo 2-bis nel decreto IVA, rubricato “Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”, secondo cui le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea;
  • le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all’articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Gli eventuali rimborsi dell’imposta andranno richiesti secondo le regole generali degli articoli 30 e 38-bis del decreto Iva, i quali non sono stati toccati dalla nuova disciplina in esame.

Di fatto, resta dunque per ciascun contribuente la possibilità di chiedere il rimborso dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, se superiore a 2.582,28 euro, quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

Tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione e quindi devono pertanto computarsi anche le operazioni legate alla fictio iuris voluta dal legislatore tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l’uso di una interfaccia elettronica, come emergente dagli articoli del decreto IVA parimenti modificati dal d.lgs. n. 83 del 2021.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha affermato che le cessioni effettuate da parte di un soggetto extra-Ue, con stabile organizzazione in Italia, il quale acquista beni in Italia e li cede a consumatori ivi residenti o ubicati nel territorio comunitario, non rientrano nel perimetro della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 83/2021 con l’articolo 2-bis comma 1 del decreto Iva secondo cui le “cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche” si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. In pratica il soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

L’Agenzia, considerando anche la documentazione integrativa prodotta dall’istante, ha infatti ritenuto che non siano rispettate le condizioni richieste dal citato articolo 2-bis, comma 1, in quanto il cedente non è un soggetto stabilito nel territorio Ue, e i beni, prima della rivendita, sono importati da Paesi terzi. L’Agenzia sostiene che le cessioni effettuate dall’istante rappresentano, dunque, “ordinarie” vendite indirette realizzate nell’ambito del commercio elettronico alle quali si applica la relativa disciplina.

N.B.: L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti anche in merito ai rimborsi IVA transfrontalieri, per residenti extra-UE.

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Riferimenti Normativi

Risposta n.205 del 21 aprile 2022

Fonte

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