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Rientro dei cervelli, estensione entro il 27 settembre 2022

l’Agenzia delle Entrate ha previsto una nuova scadenza eccezionale per richiedere l’estensione del bonus fiscale per il rientro dei cervelli

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Con la circolare n. 17 del 25 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari a ricercatori e i docenti iscritti all’Aire o cittadini Ue, tornati in Italia prima del 2020, per richiedere l’estensione del bonus per rientro dei cervelli.

Le condizioni per richiedere l’estensione del bonus fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha sciolto i dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 e che intendono beneficiare dell’imposizione agevolata fino a un massimo di tredici periodi di imposta complessivi. L’articolo 44 del Dl n. 78/2010 ha introdotto l’agevolazione in questione, poi modificato dall’articolo 5 del decreto “Crescita” per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale nel nostro Paese a partire dal 2020 e più di recente dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 763).

La durata ordinaria dello sconto Irpef è di quattro anni nella formulazione originaria e diventa di cinque anni dal 2020, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

La legge di bilancio 2022 ha stabilito che, i docenti e i ricercatori iscritti all’Aire o cittadini Ue, che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime agevolativo, possono prolungare l’applicazione del regime fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi. I contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni. L’estensione del regime si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.

La circolare precisa, inoltre, che le condizioni richieste per continuare a usufruire del taglio sull’imponibile Irpef devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell’esercizio dell’opzione.

In particolare, il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento degli importi previsti dalla norma. Nel caso in cui i figli diventino maggiorenni nel periodo di prolungamento dell’incentivo il beneficio, la circostanza non determina la perdita del beneficio fiscale.

Tra le condizioni che consentono il protrarsi della tassazione agevolata rientra anche l’acquisto di una casa, “entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione”: il termine va calcolato secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del versamento.

Ad esempio, la circolare evidenzia che:

“il versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022 richiede che l’acquisto dell’unità immobiliare debba perfezionarsi entro e non oltre il 9 agosto 2023”.

La scadenza in deroga del 27 settembre 2022

In riferimento alle modalità e scadenze per la richiesta dell’estensione, la circolare n. 17 del 25 maggio 2022 stabilito che i lavoratori dipendenti debbano richiedere l’estensione del beneficio al datore di lavoro, che dovrà operare la relativa ritenuta d’imposta. I lavoratori autonomi, invece, comunicano la proroga nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del versamento.

La richiesta al datore di lavoro e il pagamento dell’una tantum devono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di applicazione del regime speciale. Fanno eccezione le situazioni in cui il primo quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021, in tal caso il termine da rispettare per continuare a usufruire del bonus è il 27 settembre 2022.

Entro tale data, quindi, docenti e ricercatori, dipendenti o autonomi, per perfezionare l’opzione devono versare:

  • il 10% dei redditi agevolabili di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il contribuente al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un immobile residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
  • il 5% degli stessi redditi indicati al punto precedente, se i figli minorenni sono almeno tre, anche in affido preadottivo, e il contribuente diventa o è diventato proprietario di un’abitazione. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

N.B.: il regime speciale è ora disponibile anche anche in caso di attività di docenza e/o ricerca all’estero con aspettativa non retribuita e anche nel caso in cui l’attività di docenza e/o ricerca non è svolta nei due anni immediatamente precedenti. Per maggiori informazioni, dai un’occhiata al nostro articolo dedicato.

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Riferimenti Normativi

Articolo 44 del Decreto Legge n.78/2010

Fonte

Circolare n.17 del 25 maggio 2022

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