Con interpello n. 16 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della compatibilità fra il nuovo regime per lavoratori impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) e gli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all’estero (art. 44 del DL 78/2010).
In merito, l’Agenzia ha fornito un’interessante apertura interpretativa, affermando che i due regimi agevolativi possono essere fruiti contemporaneamente per redditi che derivano da attività diverse, fermo restando che debbano essere rispettati i requisiti previsti da ciascuna norma.
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Il caso esaminato
La richiesta d’interpello all’Agenzia riguarda un soggetto che, dopo aver vissuto e lavorato in Spagna, torna in Italia trasferendo nel nostro Paese la propria residenza fiscale. L’interpello è quindi incentrato sulla situazione di un contribuente che, nel periodo d’imposta 2025, eserciterà in Italia due distinte attività:
- Lavoratore autonomo in campo medico-odontoiatrico.
- Incarico di professore associato in un’università italiana.
L’agenzia ha confermato che, nel rispetto dei requisiti normativi, il contribuente avrà la possibilità di:
- Trarre vantaggio dal nuovo regime per i lavoratori impatriati per quanto concerne i redditi derivanti dall’attività di medico odontoiatra, e quindi in questo caso godere di una detassazione del 50% del reddito imponibile.
- Applicare gli incentivi per docenti e ricercatori sui redditi derivanti dall’attività accademica, che prevede un’esenzione del 90% del reddito imponibile.
Cosa prevedeva la normativa in passato
Questa visione rappresenta un’importante evoluzione rispetto a quanto osservato in passato, poiché essa amplia le opportunità per i contribuenti che si reinsediano in Italia e che svolgono multiple attività.
In passato, la cumulabilità tra diversi regimi agevolativi era esplicitamente esclusa dalle seguenti disposizioni normative:
- L’art. 2 del DM 26 maggio 2016, relativo al vecchio regime impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015), prevedeva espressamente l’incompatibilità con gli incentivi per docenti e ricercatori;
- L’art. 1, comma 154, della L. 232/2016 stabiliva che il regime per neo residenti (art. 24-bis del TUIR) non fosse cumulabile con il regime impatriati o con quello per docenti e ricercatori.
Tali disposizioni riflettevano un approccio restrittivo, ribadito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, come nella circolare n. 17/2017, che chiariva l’impossibilità di beneficiare contemporaneamente di più agevolazioni per lo stesso periodo d’imposta. Tuttavia, era consentito fruire di un’agevolazione per alcune annualità e di un’altra per le annualità rimanenti, purché rispettati i requisiti richiesti.
L’assenza di qualsiasi richiamo a condizioni di incompatibilità tra più regimi agevolativi nel nuovo regime impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023), l’Agenzia ha rivisto il proprio approccio, adottando una posizione più favorevole ai contribuenti.
Implicazioni pratiche
L’interpretazione fornita dall’Agenzia può avere ampie implicazioni, sia per i contribuenti in procinto di rientrare in Italia sia per coloro che hanno già trasferito la residenza fiscale. In particolare:
- I contribuenti già rientrati nel 2024, che svolgono più attività e hanno richiesto un solo regime agevolativo, potrebbero ora valutare l’applicazione del secondo beneficio, integrando il modello REDDITI 2025.
- L’approccio estensivo potrebbe applicarsi anche al rapporto tra il regime impatriati e quello per neo-residenti (art. 24-bis del TUIR), purché i redditi agevolati siano di diversa fonte (italiana per gli impatriati ed estera per i neo-residenti).