L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 102028 del 31.03.2022 definisce le modalità operative per la proroga 2022 del regime fiscale agevolato per ricercatori e docenti (ART 44 DL 78/2010 modificato dal DL 34 2019) prevista dalla recente legge di bilancio.
Indice dei contenuti
- Cosa stabilisce la direttiva?
- Richiesta al datore di lavoro
- Richiesta per lavoratori autonomi
- Adempimenti del sostituto d’imposta
- Normativa
- Come possiamo aiutarti
- Prenota una consulenza
- Contatta i nostri esperti
1. Cosa stabilisce la direttiva?
Per quanto riguarda i docenti o ricercatori che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020, il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitino l’opzione per il regime agevolato mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L’opzione può essere esercitata anche per il 2022 nei seguenti modi:
- Versando un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione:
- ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, OPPURE
- è proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data o dell’opzione.
- Versando un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione in presenza di ENTRAMBE le seguenti condizioni:
- se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
- diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi.
2. Richiesta al datore di lavoro per i lavoratori dipendenti
I docenti o ricercatori lavoratori dipendenti possono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ovvero entro il 27 settembre 2022 (I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
3. Richiesta per lavoratori autonomi
I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.
4. Adempimenti del sostituto d’imposta
I datori di lavoro devono quindi operare le ritenute fiscali limitatamente 10% per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato la presenza dei requisiti sopracitati, sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, con conguaglio a fine anno o al termine del rapporto.