L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 102028 del 31.03.2022 definisce le modalità operative per la proroga 2022 del regime fiscale agevolato per ricercatori e docenti (ART 44 DL 78/2010 modificato dal DL 34 2019) prevista dalla recente legge di bilancio.
Cosa stabilisce la direttiva?
Per quanto riguarda i docenti o ricercatori che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020, il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitino l’opzione per il regime agevolato mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L’opzione può essere esercitata anche per il 2022 nei seguenti modi:
- Versando un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione:
- ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, OPPURE
- è proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data o dell’opzione.
- Versando un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione in presenza di ENTRAMBE le seguenti condizioni:
- se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
- diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi.
Richiesta al datore di lavoro per i lavoratori dipendenti
I docenti o ricercatori lavoratori dipendenti possono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ovvero entro il 27 settembre 2022 (I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Richiesta per lavoratori autonomi
I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.
Adempimenti del sostituto d’imposta
I datori di lavoro devono quindi operare le ritenute fiscali limitatamente 10% per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato la presenza dei requisiti sopracitati, sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, con conguaglio a fine anno o al termine del rapporto.
Riguardo all’estensione del regime speciale ad ulteriori periodi di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, stabilendo anche una scadenza per la richiesta dell’estensione. Inoltre, L’Agenzia ha riconosciuto il beneficio fiscale anche in caso di attività di docenza e/o ricerca all’estero con aspettativa non retribuita e anche nel caso in cui l’attività di docenza e/o ricerca non è svolta nei due anni immediatamente precedenti. Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo dedicato.