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Rientro di docenti e ricercatori residenti all’estero: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con le risposte a interpello n. 222 e 239 di aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi e importanti chiarimenti in tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.
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Indice dei Contenuti

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il beneficio fiscale introdotto dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per docenti e ricercatori, anche in caso di attività di docenza e/o ricerca all’estero con aspettativa non retribuita e anche nel caso in cui l’attività di docenza e/o ricerca non è svolta nei due anni immediatamente precedenti.

Gli incentivi previsti per il rientro in Italia di ricercatori e docenti dall’Art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

L’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.

Il comma 1 del citato articolo 44 prevede che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Ai sensi del comma 3, le disposizioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Come precisato con circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, paragrafo 1.2, per quanto concerne i requisiti soggettivi, in base a quanto disposto dall’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
  • essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  • svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
  • acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

In relazione al periodo di permanenza all’estero, la norma non specifica la durata, mentre pone un particolare accento circa la durata dell’attività di ricerca o docenza che deve comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale. Per l’attività di docenza, invece, può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici.

La risposta a interpello n. 222 del 27/04/2022

L’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 222 del 27 aprile 2022 ha chiarito che per beneficiare degli incentivi appena descritti, L’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi.

Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l’attività è stata svolta per due anni accademici continuative.

La risposta a interpello n. 239 del 29/04/2022

Con la successiva risposta a interpello n. 239 del 29 aprile 2022, l’Agenzia ha inoltre specificato che i docenti presso Università in Italia che abbiano svolto all’estero l’attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita ex articolo 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010, possono avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 44, del decreto legge n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste, a partire dall’anno di imposta di rientro in Italia.

Inoltre, non rileva, peraltro, l’aver già fruito del regime agevolativo in esame con riferimento ad anni precedenti, non essendovi preclusione in tal senso nella norma.

N.B.: l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti anche sull’estensione del regime impatriati ad ulteriori periodi d’imposta, stabilendo anche una nuova scadenza per le richieste.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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