Il caso
Il caso in esame riguarda un cittadino italiano residente all’estero dal dicembre 2020, il quale ha firmato un’impegnativa con un nuovo datore di lavoro, prevedendo il rientro in Italia per lavorare con un contratto a tempo indeterminato a partire da aprile 2025.
Tuttavia, prima dell’inizio della nuova attività, il suo attuale datore di lavoro estero gli consentirebbe di lavorare nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, sia come frontaliere sia in modalità smart working dall’Italia.
L’istante, in possesso di due titoli di laurea, ha chiesto all’Agenzia di confermare se possiede i requisiti di “lavoro di elevata qualificazione o specializzazione” e se potrà beneficiare del regime agevolato per i redditi prodotti in Italia a partire da aprile 2025.
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La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver riepilogato i requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, l’Agenzia ha chiarito che l’istante potrà applicare il nuovo regime relativamente ai redditi prodotti in Italia a partire da aprile 2025, quando inizierà a lavorare alle dipendenze del nuovo datore di lavoro. Questo nonostante, nel primo trimestre dell’anno, abbia continuato a lavorare per il datore di lavoro estero presso cui era impiegato prima del rientro, senza dunque rispettare il requisito di sei anni di residenza estera richiesto in tale scenario.
L’Agenzia fornisce due chiarimenti importanti:
Nesso tra trasferimento e nuova attività lavorativa
Ai fini dell’applicazione del nuovo regime, non è più necessario verificare l’esistenza di un nesso “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa da cui derivino redditi agevolabili prodotti in Italia.
Questo rappresenta un cambiamento rispetto al previgente “regime speciale per lavoratori impatriati”. In particolare, la risposta dell’Agenzia include un passaggio che lascia ampio margine di interpretazione, affermando che:
“Non è necessario, dunque, che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, potendo gli stessi maturare anche successivamente”.
Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
L’Agenzia conferma che, per accedere al nuovo regime, è sufficiente possedere i requisiti di “elevata qualificazione o specializzazione” previsti dalla norma, senza che sia richiesto che venga esercitata, né prima né dopo il trasferimento, la corrispondente attività professionale.
Per quanto riguarda la valutazione dei “requisiti di elevata qualificazione o specializzazione”, l’Agenzia conferma come normativa di riferimento l’articolo 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.
Tuttavia, l’Agenzia non entra nel merito della valutazione dei requisiti, poiché, come previsto dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, il legislatore ha escluso dall’ambito dell’interpello le ipotesi che comportano una verifica fattuale da parte dell’amministrazione finanziaria, possibile solo in sede di accertamento.